LIBRO SECONDO
TITOLO X - Dei delitti contro la integrita` e la sanita` della stirpe (1) (abrogato)
Art. 545.
Aborto di donna non consenziente.
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, e` punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Art. 546.
Aborto di donna consenziente.
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, e` punito con la reclusione da due a cinque anni.
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
1. se la donna e` minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacita` d'intendere o di volere;
2. se il consenso e` estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero e` carpito con inganno.
Art. 547.
Aborto procuratosi dalla donna.
La donna che si procura l'aborto e` punita con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 548.
Istigazione all'aborto.
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 549.
Morte o lesione della donna.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena e` della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, e` della reclusione da tre a otto anni.
Art. 550.
Atti abortivi su donna ritenuta incinta.
Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena e` diminuita.
Art. 551.
Causa di onore.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 e` commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla meta` ai due terzi.
Art. 552.
Procurata impotenza alla procreazione.
Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.
Art. 553.
Incitamento a pratiche contro la procreazione.
Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e` commesso a scopo di lucro.
Art. 554.
Contagio di sifilide e di blenorragia.
Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, e` punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.
In ambedue i casi il colpevole e` punito a querela della persona offesa.
Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.
Art. 555.
Circostanza aggravante e pena accessoria.
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 e` persona che esercita una professione sanitaria, la pena e` aumentata.
Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria e` perpetua.
TITOLO X - Dei delitti contro la integrita` e la sanita` della stirpe (1) (abrogato)
Art. 545.
Aborto di donna non consenziente.
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, e` punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Art. 546.
Aborto di donna consenziente.
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, e` punito con la reclusione da due a cinque anni.
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
1. se la donna e` minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacita` d'intendere o di volere;
2. se il consenso e` estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero e` carpito con inganno.
Art. 547.
Aborto procuratosi dalla donna.
La donna che si procura l'aborto e` punita con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 548.
Istigazione all'aborto.
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 549.
Morte o lesione della donna.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena e` della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, e` della reclusione da tre a otto anni.
Art. 550.
Atti abortivi su donna ritenuta incinta.
Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena e` diminuita.
Art. 551.
Causa di onore.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 e` commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla meta` ai due terzi.
Art. 552.
Procurata impotenza alla procreazione.
Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.
Art. 553.
Incitamento a pratiche contro la procreazione.
Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e` commesso a scopo di lucro.
Art. 554.
Contagio di sifilide e di blenorragia.
Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, e` punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.
In ambedue i casi il colpevole e` punito a querela della persona offesa.
Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.
Art. 555.
Circostanza aggravante e pena accessoria.
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 e` persona che esercita una professione sanitaria, la pena e` aumentata.
Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria e` perpetua.