LIBRO SECONDO
TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica
Art. 499.
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e` punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.
Art. 500.
Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena e` della multa da euro 103 a euro 2.065.
Art. 501.
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto e` commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto e` commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 501-bis.
Manovre speculative su merci.
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attivita` produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessita`, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attivita`, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantita`.
L'autorita` giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita` giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attivita` commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorita` e la pubblicazione della sentenza.
Art. 502.
Serrata e sciopero per fini contrattuali. (1)
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e` punito con la multa non inferiore a lire due milioni.
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piu` abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuita` o la regolarita`, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila.]
(1) La Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1960, n. 29 ha dichiarato l'illegittimita` costituzionale del presente articolo.
Art. 503.
Serrata e sciopero per fini non contrattuali. (1)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 se si tratta di lavoratori.
(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 290/1974 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 503 c.p., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare.
Art. 504.
Coazione alla pubblica autorita` mediante serrata o sciopero. (1)
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e` commesso con lo scopo di costringere l'autorita` a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 165/1965 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita` a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare.
Art. 505.
Serrata o sciopero a scopo di solidarieta` o di protesta.
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta` con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Art. 506.
Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. (1)
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu` sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta`.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 1975, n. 222 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 506 in relazione all'art. 505 c.p. nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.
Art. 507.
Boicottaggio. (1)
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita` di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu` persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e` punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 507 c.p., per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.
Art. 508.
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.
Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un piu` grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
Art. 509.
Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, e` punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.
[Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, e` punito, qualora il fatto non costituisca un piu` grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 510.
Circostanze aggravanti.
Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.
Art. 511.
Pena per i capi promotori e organizzatori.
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e` aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 512.
Pena accessoria.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio
Art. 513.
Turbata liberta` dell'industria o del commercio.
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e` punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu` grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 513-bis.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attivita` commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e` punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e` aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita` finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 514.
Frodi contro le industrie nazionali.
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta` industriale, la pena e` aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515.
Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita` commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita` o quantita`, diversa da quella dichiarata o pattuita, e` punito, qualora il fatto non costituisca un piu` grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e` della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Art. 516.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Art. 517.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita` dell'opera o del prodotto, e` punito, se il fatto non e` preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.
Art. 517-bis.
Circostanza aggravante.
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita` sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo` disporre, se il fatto e` di particolare gravita` o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e` stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita` commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti
Art. 518.
Pubblicazione della sentenza.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica
Art. 499.
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e` punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.
Art. 500.
Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena e` della multa da euro 103 a euro 2.065.
Art. 501.
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto e` commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto e` commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 501-bis.
Manovre speculative su merci.
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attivita` produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessita`, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attivita`, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantita`.
L'autorita` giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita` giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attivita` commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorita` e la pubblicazione della sentenza.
Art. 502.
Serrata e sciopero per fini contrattuali. (1)
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e` punito con la multa non inferiore a lire due milioni.
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piu` abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuita` o la regolarita`, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila.]
(1) La Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1960, n. 29 ha dichiarato l'illegittimita` costituzionale del presente articolo.
Art. 503.
Serrata e sciopero per fini non contrattuali. (1)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 se si tratta di lavoratori.
(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 290/1974 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 503 c.p., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare.
Art. 504.
Coazione alla pubblica autorita` mediante serrata o sciopero. (1)
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e` commesso con lo scopo di costringere l'autorita` a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 165/1965 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita` a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare.
Art. 505.
Serrata o sciopero a scopo di solidarieta` o di protesta.
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta` con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Art. 506.
Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. (1)
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu` sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta`.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 1975, n. 222 ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 506 in relazione all'art. 505 c.p. nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.
Art. 507.
Boicottaggio. (1)
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita` di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu` persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e` punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 507 c.p., per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.
Art. 508.
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.
Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un piu` grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
Art. 509.
Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, e` punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.
[Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, e` punito, qualora il fatto non costituisca un piu` grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 510.
Circostanze aggravanti.
Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.
Art. 511.
Pena per i capi promotori e organizzatori.
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e` aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 512.
Pena accessoria.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio
Art. 513.
Turbata liberta` dell'industria o del commercio.
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e` punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu` grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 513-bis.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attivita` commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e` punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e` aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita` finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 514.
Frodi contro le industrie nazionali.
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta` industriale, la pena e` aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515.
Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita` commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita` o quantita`, diversa da quella dichiarata o pattuita, e` punito, qualora il fatto non costituisca un piu` grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e` della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Art. 516.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Art. 517.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita` dell'opera o del prodotto, e` punito, se il fatto non e` preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.
Art. 517-bis.
Circostanza aggravante.
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita` sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo` disporre, se il fatto e` di particolare gravita` o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e` stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita` commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti
Art. 518.
Pubblicazione della sentenza.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.