Alessandro Ricci Avvocato Diritto Penale Roma
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    • Costituzione della Repubblica - Deliberazione Assemblea Costituente 22.12.1947
    • Depenalizzazione - L. 24 novembre 1981, n. 689
    • Giudice di Pace Penale - D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274
    • Indulto - L. 31 luglio 2006, n. 241
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    • Mandato d’arresto europeo - L. 31 luglio 2005, n. 69
    • Tribunale per i minorenni - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
    • Misure antimafia - L. 31 maggio 1965, n. 575
    • Patrocinio a Spese dello Stato - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
    • Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica - L. 16 dicembre 1999, n. 479
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    • Droga: disciplina sulle sostanze stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
    • Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Legge Pinto - L. 24 marzo 2001, n. 89
    • Tariffe ed Onorari Forensi - D.M. 8 aprile 2004, n. 127
    • Disciplina sull'Usura - L. 7 marzo 1996, n. 108
    • Casellario Giudiziale - Testo Unico D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
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LIBRO PRIMO - SOGGETTI
TITOLO VI - Persona offesa dal reato

Art. 90. 
Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.

Art. 91. 
Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Art. 92. 
Consenso della persona offesa.
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

Art. 93. 
Intervento degli enti o delle associazioni.
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 94.
Termine per l'intervento.
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Art. 95. 
Provvedimenti del giudice.
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

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