LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (1)
(1) Libro cosi` sostituito dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.
TITOLO IV
DIBATTIMENTO
Art. 559 (Dibattimento). - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in
forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in
forma integrale.
3. L’esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle
persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai
difensori. Su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere condotto direttamente dal giudice
sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale
previa menzione della causa della sostituzione.
Artt. 560-567 [....] (1)
(1) da ritenersi abrogati a seguito della sostituzione dell’intero libro VIII ex L. 16/12/99 n.
479
(1) Libro cosi` sostituito dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.
TITOLO IV
DIBATTIMENTO
Art. 559 (Dibattimento). - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in
forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in
forma integrale.
3. L’esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle
persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai
difensori. Su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere condotto direttamente dal giudice
sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale
previa menzione della causa della sostituzione.
Artt. 560-567 [....] (1)
(1) da ritenersi abrogati a seguito della sostituzione dell’intero libro VIII ex L. 16/12/99 n.
479