Alessandro Ricci Avvocato Diritto Penale Roma
  • Alessandro Ricci Studio Legale
  • Servizi Legali
  • Esperienza
  • Contatti
  • Codice Penale
    • Titolo I - Della legge penale (artt. 1-16)
    • Titolo II - Delle pene (artt. 17-38)
    • Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
    • Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)
    • Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (artt. 132-149)
    • Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)
    • Titolo VII - Delle sanzioni civili (artt. 185-198)
    • Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240)
    • Titolo I - Dei delitti contro la personalita' dello Stato (artt. 241-313)
    • Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360)
    • Titolo III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia (artt. 361-401)
    • Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso (artt. 402-413)
    • Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421)
    • Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452)
    • Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)
    • Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)
    • Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
    • Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544-bis-544-sexies)
    • Titolo X - Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)
    • Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574)
    • Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623-bis)
    • Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)
    • Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
    • Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (731-734)
    • Titolo III - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (art. 734-bis)
  • Codice di Procedura Penale
    • Titolo I: Giudice (artt. 1-49)
    • Titolo II: Pubblico ministero (artt. 50-54-quater)
    • Titolo III: Polizia giudiziaria (artt. 55-59)
    • Titolo IV: L'imputato (artt. 60-73)
    • Titolo V: Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (74-89)
    • Titolo VI: Persona offesa dal reato (artt. 90-95)
    • Titolo VII: Difensore (artt. 96-108)
    • Titolo I: Disposizioni generali (artt. 109-124)
    • Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice (artt. 125-133)
    • Titolo III: Documentazione degli atti (artt. 134-142)
    • Titolo IV: Traduzione degli atti (artt. 143-147)
    • Titolo V: Notificazioni (artt. 148-171)
    • Titolo VI: Termini (artt. 172-176)
    • Titolo VII: Nullità (artt. 177-186)
    • Titolo I: Disposizioni generali (artt. 187-193)
    • Titolo II: Mezzi di prova (art. 194-243)
    • Titolo III: Mezzi di ricerca della prova (artt. 244-271)
    • Titolo I: Misure cautelari personali (artt. 272-315)
    • Titolo II: Misure cautelari reali (artt. 316-325)
    • Titolo I: Disposizioni generali (artt. 326-329)
    • Titolo II: Notizia di reato (artt. 330-335)
    • Titolo III: Condizioni di procedibilita' (artt. 336-346)
    • Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357)
    • Titolo V: Attività del pubblico ministero (artt. 358-378)
    • Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)
    • Titolo VI bis: Investigazioni difensive (artt. 391 bis-391 nonies)
    • Titolo VII: Incidente probatorio (artt. 392-404)
    • Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari (artt. 405-415 bis)
    • Titolo IX: Udienza preliminare (artt. 416-433)
    • Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere (434-437)
    • Titolo I: Giudizio abbreviato (artt. 438-443)
    • Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-448)
    • Titolo III: Giudizio direttissimo (artt. 449-452)
    • Titolo IV: Giudizio immediato (artt. 453-458)
    • Titolo V: Procedimento per decreto (artt. 459-464)
    • Titolo I: Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)
    • Titolo II: Dibattimento (artt. 470-523)
    • Titolo III: Sentenza (artt. 525-548)
    • Titolo I: Disposizione generale (art. 549)
    • Titolo II: Indagini preliminari (artt. 550-555)
    • Titolo III: Atti introduttivi del giudizio (artt. 556-558)
    • Titolo IV: Definizione del procedimento (artt. 559-567)
    • Titolo I: Disposizioni generali (artt. 568-592)
    • Titolo II: Appello (artt. 593-605)
    • Titolo III: Ricorso per cassazione (artt. 606-628)
    • Titolo IV: Revisione (artt. 629-647)
    • Titolo I: Giudicato (artt. 648-654)
    • Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 655-664)
    • Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali (artt. 665-684)
    • Titolo IV: Casellario giudiziale (artt. 685-690)
    • Titolo V: Spese (artt. 691-695)
    • Titolo I: Disposizioni generali (art. 696)
    • Titolo II: Estradizione (artt. 697-722)
    • Titolo III: Rogatorie internazionali (artt. 723-729)
    • Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere (artt. 730-746)
  • Leggi Speciali
    • Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - (firmata a Roma il 4.11.1950)
    • Costituzione della Repubblica - Deliberazione Assemblea Costituente 22.12.1947
    • Depenalizzazione - L. 24 novembre 1981, n. 689
    • Giudice di Pace Penale - D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274
    • Indulto - L. 31 luglio 2006, n. 241
    • Investigazioni Difensive - Art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Artt. 391 bis - 391 decies)
    • Mandato d’arresto europeo - L. 31 luglio 2005, n. 69
    • Tribunale per i minorenni - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
    • Misure antimafia - L. 31 maggio 1965, n. 575
    • Patrocinio a Spese dello Stato - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
    • Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica - L. 16 dicembre 1999, n. 479
    • Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231
    • Droga: disciplina sulle sostanze stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
    • Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Legge Pinto - L. 24 marzo 2001, n. 89
    • Tariffe ed Onorari Forensi - D.M. 8 aprile 2004, n. 127
    • Disciplina sull'Usura - L. 7 marzo 1996, n. 108
    • Casellario Giudiziale - Testo Unico D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Ritorna alla pagina Leggi Speciale Penale

LEGGE 31 luglio 2006, n.241 
Concessione di indulto. 
(GU n. 176 del 3172006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

 

Articolo 1

  1. É concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.


  2. L’indulto non si applica:

    a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

    1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

    2) 270bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);

    3) 270quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

    4) 270quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

    5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

    6) 280bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

    7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

    8) 289bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

    9) 306 (banda armata);

    10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600 601 e 602 del codice penale);

    11) 416bis (associazione di tipo mafioso);

    12) 422 (strage);

    13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

    14) 600bis (prostituzione minorile);

    15) 600ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600quater.1 del codice penale;

    16) 600quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600quater;

    17) 600quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

    18) 601 (tratta di persone);

    19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

    20) 609bis (violenza sessuale);

    21) 609quater (atti sessuali con minorenne);

    22) 609quinquies (corruzione di minorenne);

    23) 609octies (violenza sessuale di gruppo);

    24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

    25) 644 (usura);

    26) 648bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

    b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

    c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decretolegge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

    d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

    e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 3 del decretolegge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

  3. Il beneficio dell’indulto é revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2006


NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 525bis):
Stralcio dell’art. 2 della proposta di legge presentata
dall’on. Buemi l’8 maggio 2006, deliberato dall’assemblea il 18 luglio 2006.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio 2006 con pareri delle


commissioni I e V.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 luglio 2006.
Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed approvato il 27 luglio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 881):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2006 con pareri delle


commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 28 luglio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2006.


Indirizzo         
Via Panaro n°14 - 00199 Roma

ORARIO DI STUDIO
Lunedi a Venerdì: 09:00-13:00
15:00-19:00

telefono
+39  068 621 2031

cELLULARE
+39 34 708 83761

Fax
+39  064 201 0818

E-MAIL
[email protected]
[email protected]​
© Copyright 2015 Studio Legale Alessandro Ricci.