LIBRO SECONDO - ATTI
TITOLO IV - Traduzione degli atti
Art. 143.
Nomina dell'interprete.
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana e` presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorita` procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo` anche essere fatta per iscritto e in tale caso e` inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete e` nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete e` obbligatoria.
Art. 144.
Incapacita` e incompatibilita` dell'interprete.
1. Non puo` prestare ufficio di interprete, a pena di nullita`:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e` affetto da infermita` di mente;
b) chi e` interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e` interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi e` sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ;
d) chi non puo` essere assunto come testimone o ha facolta` d'astenersi dal testimoniare o chi e` chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e` stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualita` di interprete puo` essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Art. 145.
Ricusazione e astensione dell'interprete.
1. L'interprete puo` essere ricusato per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione puo` essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita` di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.
Art. 146.
Conferimento dell'incarico.
1. L'autorita` procedente accerta l'identita` dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita`, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
Art. 147.
Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete.
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorita` procedente fissa all'interprete un termine che puo` essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete puo` essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo` essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.
TITOLO IV - Traduzione degli atti
Art. 143.
Nomina dell'interprete.
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana e` presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorita` procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo` anche essere fatta per iscritto e in tale caso e` inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete e` nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete e` obbligatoria.
Art. 144.
Incapacita` e incompatibilita` dell'interprete.
1. Non puo` prestare ufficio di interprete, a pena di nullita`:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e` affetto da infermita` di mente;
b) chi e` interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e` interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi e` sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ;
d) chi non puo` essere assunto come testimone o ha facolta` d'astenersi dal testimoniare o chi e` chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e` stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualita` di interprete puo` essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Art. 145.
Ricusazione e astensione dell'interprete.
1. L'interprete puo` essere ricusato per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione puo` essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita` di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.
Art. 146.
Conferimento dell'incarico.
1. L'autorita` procedente accerta l'identita` dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita`, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
Art. 147.
Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete.
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorita` procedente fissa all'interprete un termine che puo` essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete puo` essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo` essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.