Alessandro Ricci Avvocato Diritto Penale Roma
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    • Costituzione della Repubblica - Deliberazione Assemblea Costituente 22.12.1947
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    • Mandato d’arresto europeo - L. 31 luglio 2005, n. 69
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    • Misure antimafia - L. 31 maggio 1965, n. 575
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LIBRO UNDICESIMO - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
TITOLO III - Rogatorie internazionali
Capo I - Rogatorie dall'estero

Art. 723. 
Poteri del ministro di grazia e giustizia.
1. Il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorita` straniera per comunicazioni, notificazioni e per attivita` di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranita`, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il ministro non da` corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il ministro non da` altresi` corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita`, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita` giudiziaria straniera, il ministro di grazia e giustizia non da` corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunita` della persona citata.
4. Il ministro ha inoltre facolta` di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita`.

Art. 724. 
Procedimento in sede giurisdizionale.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si puo` dare esecuzione alla rogatoria dell'autorita` straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.
1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu` distretti di corte d'appello, la stessa e` trasmessa, direttamente dall'autorita` straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorita` giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e` comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorita` straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne da` comunicazione al procuratore generale.
4. La corte da` esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L'esecuzione della rogatoria e` negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorita` straniera non e` previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita`, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
5-bis. L'esecuzione della rogatoria e` sospesa se essa puo` pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

Art. 725. 
Esecuzione delle rogatorie.
1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita` giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 726. 
Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita` straniera.
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita` giudiziaria straniera, e` trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.

Art. 726-bis.
Notifica diretta all'interessato.
1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita` giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e` trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

Art. 726-ter. Rogatoria proveniente da autorita` amministrativa straniera.
1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorita` amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, comma 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

Capo II - Rogatorie all'estero

Art. 727. 
Trasmissione di rogatorie ad autorita` straniere.
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorita` straniere per comunicazioni, notificazioni e per attivita` di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia il quale provvede all'inoltro per via diplomatica.
2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il ministro comunica all'autorita` giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non e` stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita` giudiziaria puo` provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e giustizia.
5. Nei casi urgenti, l'autorita` giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa e` stata ricevuta dal ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita` straniera.
5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria puo` essere eseguita secondo modalita` previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorita` giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalita` indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e` trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia.

Art. 728. 
Immunita` temporanea della persona citata.
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita` giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puo` essere sottoposta a restrizione della liberta` personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne?L assoggettata ad altre misure restrittive della liberta` personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L'immunita` prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita`, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e` piu` richiesta dall'autorita` giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 729. 
Utilizzabilita` degli atti assunti per rogatoria.
1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita` dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita` degli atti richiesti, l'autorita` giudiziaria e` vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo stato estero da` esecuzione alla rogatoria con modalita` diverse da quelle indicate dall'autorita` giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita` straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazione, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.

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