D.P.R. 30-5-2002 n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.
PARTE III
Patrocinio a spese dello stato
TITOLO I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I - Istituzione del patrocinio
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.
PARTE III
Patrocinio a spese dello stato
TITOLO I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I - Istituzione del patrocinio
74. (L)
Istituzione del patrocinio.
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato,
imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile,
responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli
affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni
risultino non manifestamente infondate.
75. (L) Àmbito di applicabilità.
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione,
nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi
relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del
tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o
da un consulente tecnico.
Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
76. (L) Condizioni per l'ammissione.
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84 (27).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente
della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità,
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
(27) L'originario importo di euro 9.296,22 è stato così aggiornato dal Decr. 29 dicembre 2005
(Gazz. Uff. 2 febbraio 2006, n. 27).
77. (L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione.
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio
78. (L) Istanza per l'ammissione.
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere
ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata
dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
79. (L) Contenuto dell'istanza.
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già
pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi
codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo
46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità
indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di
variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda
l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto
in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a
provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a
produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (28).
(28) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 144 (Gazz. Uff. 19 maggio
2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione.
Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
80. (L) Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di
corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni
giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli
dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2 (29) (30).
(29) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50).
(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre
2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della
Costituzione.
81. (L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno
domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei
seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali,
amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti
la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare
superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici
giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia (31) (32).
(31) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50).
(32) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre
2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della
Costituzione.
82. (L) Onorario e spese del difensore.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di
pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai
valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto
della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa (33).
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un
distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di
trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
(33) Comma così modificato dal comma 322 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
83. (L) Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del
presente testo unico (34).
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto
della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di
cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di
ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
(34) Comma così modificato dall'art. 3, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n.
50).
84. (L) Opposizione al decreto di pagamento.
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
85. (L) Divieto di percepire compensi o rimborsi.
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e
percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti
dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato
86. (L) Recupero delle somme da parte dello Stato.
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente
pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
Capo VI - Norme finali
87. (L) Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato.
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della
legge 29 marzo 2001, n. 134.
88. (L) Controlli da parte della Guardia di finanza.
1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi,
anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
89. (L) Norme di attuazione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del
presente testo unico.
TITOLO II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
Capo I - Istituzione del patrocinio
90. (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide.
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide
residente nello Stato.
Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
91. (L) Esclusione dal patrocinio.
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione
cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un
secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100 (35).
(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n.
11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3,
24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Brescia e, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 96, comma 4, sollevata in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
92. (L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione.
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo
76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio
93. (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente.
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo
raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di
cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare,
ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il
direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del
codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del
magistrato davanti al quale pende il processo.
94. (L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità.
1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa
è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2,
il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità,
con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione
di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un
luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche
essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato.
95. (L) Sanzioni.
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle
indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è
aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la
condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle
somme corrisposte dallo Stato.
Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione
96. (L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio.
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione,
ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi
dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il
processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di
cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello
Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c),
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata (36).
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa
nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni
personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di
provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva,
alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di
prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia
(DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al
tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte
dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere
alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha
richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 (37) (38).
(36) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre
2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
(37) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n.
11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3,
24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Brescia e, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 96, comma 4, sollevata in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
(38) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre
2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
97. (L) Provvedimenti adottabili dal magistrato.
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio
con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di
estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce
l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di
detenzione domiciliare, ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto
è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
98. (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione.
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del
decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede,
all'ufficio finanziario nell'àmbito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto
magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato,
nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che
sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della
posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il
provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
99. (L) Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza.
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione,
l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97,
davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il
magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in
composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato
che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono
proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
100. (L) Nomina di un secondo difensore.
1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato,
l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al
processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
101. (L) Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore.
1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di
investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di
corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al
di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono
dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (39).
(39) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50).
102. (L) Nomina del consulente tecnico di parte.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto
di corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del
distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e
le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (40).
(40) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50).
103. (L) Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio.
1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico
ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di
patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato
d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
104. (L) Compenso dell'investigatore privato.
1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato
dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
105. (L) Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del
magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è
esercitata.
106. (L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte.
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate
inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
107. (L) Effetti dell'ammissione.
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate
dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della
difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli
ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella
quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali
giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori
privati autorizzati;
e) l'indennità di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
108. (L) Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo
penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della
parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
109. (L) Decorrenza degli effetti.
1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del
magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare
l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
110. (L) Pagamento in favore dello Stato.
1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a
procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in
favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di
restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause
diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento
delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato,
se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte
civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
111. (L) Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio.
1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca
dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
112. (L) Revoca del decreto di ammissione.
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:
a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a
comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni
di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione
dell'autorità consolare;
d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e,
comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza,
originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 (41).
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai
sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini
suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di
cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.
(41) Lettera così sostituita dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
113. (L) Ricorso avverso il decreto di revoca.
1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1,
dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro
venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97 (42).
(42) Comma così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
114. (L) Effetti della revoca.
1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1,
dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la
comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di
variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia
retroattiva.
TITOLO III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il
processo penale
115. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di
protezione dei collaboratori di giustizia.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui
al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste
dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia
iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità
giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese
documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita (43).
(43) Periodo aggiunto dal comma 2 dell'art. 94, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
116. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e
con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando
il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio (44).
(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre
2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
117. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini,
dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le
modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente
reperibile (45).
(45) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 8 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005,
n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 117 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo
comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.
118. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del
minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79,
comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli
adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se
il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al
beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari
o sulla base degli accertamenti finanziari.
TITOLO IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
Capo I - Istituzione del patrocinio
119. (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide.
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del
processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro
e non esercitano attività economica.
120. (L) Àmbito di applicabilità.
1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre
impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
121. (L) Esclusione dal patrocinio.
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad
eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio
122. (L) Contenuto integrativo dell'istanza.
1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare
la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione
delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
123. (L) Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare
la veridicità.
1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai
sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.
124. (L) Organo competente a ricevere l'istanza.
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo
raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale
pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato
competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero
le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio
dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
125. (L) Sanzioni.
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il
mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con
efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera d).
Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
126. (L) Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati.
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione,
il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in
via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di
certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata
e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara
inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta
al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
127. (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio.
1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio,
accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste
dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati
indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi
della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei
conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere,
l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della
Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni
tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su
iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
Capo V - Difensori e consulenti tecnici di parte
128. (L) Obbligo a carico del difensore.
1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo
se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di
tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
129. (L) Nomina del consulente tecnico di parte.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla
legge.
130. (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono
ridotti della metà.
Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
131. (L) Effetti dell'ammissione al patrocinio.
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa,
alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a
debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla
parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria
della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per
lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e
all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli
ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui
si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e
ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi
ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo
civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel
processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le
spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di
parte.
132. (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese.
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al
patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di
compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa
da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli
usi previsti dalla legge.
133. (L) Pagamento in favore dello Stato.
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la
rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito
a favore dello Stato.
134. (L) Recupero delle spese.
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione
della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate
in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o
transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia
all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate
indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al
pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.
Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al
patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di
estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al
pagamento delle spese prenotate a debito.
135. (L) Norme particolari per alcuni processi.
1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della
parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai
sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo
dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
136. (L) Revoca del provvedimento di ammissione.
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal
consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione
ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel
provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
137. (L) Àmbito temporale di applicabilità.
1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel
processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni
del presente capo.
138. (L) Commissione del patrocinio a spese dello Stato.
1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello
Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal
presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al
principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la
commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un
membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni
di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
139. (L) Funzioni della commissione.
1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al
consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del
patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non
può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il
merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi
riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
140. (L) Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un
difensore scelto nell'àmbito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
141. (L) Onorario e spese del difensore.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti
agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e
successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al
relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
TITOLO V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV
142. (L) Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea.
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e
le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati
dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
143. (L) Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo
2001, n. 149.
1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto
dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti
spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del
magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste
dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli
ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui
si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta
dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito,
per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
144. (L) Processo in cui è parte un fallimento.
1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è
disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai
sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle
incompatibili con l'ammissione di ufficio.
145. (L) Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero.
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono
regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o
dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare
entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del
termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2,
trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato,
imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile,
responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli
affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni
risultino non manifestamente infondate.
75. (L) Àmbito di applicabilità.
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione,
nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi
relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del
tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o
da un consulente tecnico.
Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
76. (L) Condizioni per l'ammissione.
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84 (27).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente
della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità,
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
(27) L'originario importo di euro 9.296,22 è stato così aggiornato dal Decr. 29 dicembre 2005
(Gazz. Uff. 2 febbraio 2006, n. 27).
77. (L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione.
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio
78. (L) Istanza per l'ammissione.
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere
ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata
dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
79. (L) Contenuto dell'istanza.
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già
pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi
codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo
46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità
indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di
variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda
l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto
in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a
provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a
produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (28).
(28) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 144 (Gazz. Uff. 19 maggio
2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione.
Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
80. (L) Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di
corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni
giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli
dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2 (29) (30).
(29) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50).
(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre
2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della
Costituzione.
81. (L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno
domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei
seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali,
amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti
la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare
superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici
giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia (31) (32).
(31) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50).
(32) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre
2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della
Costituzione.
82. (L) Onorario e spese del difensore.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di
pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai
valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto
della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa (33).
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un
distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di
trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
(33) Comma così modificato dal comma 322 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
83. (L) Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del
presente testo unico (34).
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto
della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di
cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di
ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
(34) Comma così modificato dall'art. 3, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n.
50).
84. (L) Opposizione al decreto di pagamento.
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
85. (L) Divieto di percepire compensi o rimborsi.
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e
percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti
dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato
86. (L) Recupero delle somme da parte dello Stato.
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente
pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
Capo VI - Norme finali
87. (L) Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato.
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della
legge 29 marzo 2001, n. 134.
88. (L) Controlli da parte della Guardia di finanza.
1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi,
anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
89. (L) Norme di attuazione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del
presente testo unico.
TITOLO II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
Capo I - Istituzione del patrocinio
90. (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide.
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide
residente nello Stato.
Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
91. (L) Esclusione dal patrocinio.
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione
cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un
secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100 (35).
(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n.
11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3,
24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Brescia e, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 96, comma 4, sollevata in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
92. (L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione.
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo
76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio
93. (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente.
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo
raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di
cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare,
ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il
direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del
codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del
magistrato davanti al quale pende il processo.
94. (L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità.
1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa
è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2,
il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità,
con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione
di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un
luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche
essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato.
95. (L) Sanzioni.
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle
indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è
aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la
condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle
somme corrisposte dallo Stato.
Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione
96. (L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio.
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione,
ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi
dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il
processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di
cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello
Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c),
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata (36).
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa
nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni
personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di
provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva,
alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di
prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia
(DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al
tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte
dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere
alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha
richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 (37) (38).
(36) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre
2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
(37) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n.
11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3,
24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Brescia e, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 96, comma 4, sollevata in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
(38) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre
2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
97. (L) Provvedimenti adottabili dal magistrato.
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio
con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di
estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce
l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di
detenzione domiciliare, ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto
è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
98. (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione.
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del
decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede,
all'ufficio finanziario nell'àmbito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto
magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato,
nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che
sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della
posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il
provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
99. (L) Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza.
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione,
l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97,
davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il
magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in
composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato
che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono
proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
100. (L) Nomina di un secondo difensore.
1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato,
l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al
processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
101. (L) Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore.
1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di
investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di
corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al
di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono
dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (39).
(39) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50).
102. (L) Nomina del consulente tecnico di parte.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto
di corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del
distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e
le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (40).
(40) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50).
103. (L) Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio.
1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico
ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di
patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato
d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
104. (L) Compenso dell'investigatore privato.
1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato
dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
105. (L) Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del
magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è
esercitata.
106. (L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte.
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate
inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
107. (L) Effetti dell'ammissione.
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate
dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della
difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli
ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella
quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali
giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori
privati autorizzati;
e) l'indennità di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
108. (L) Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo
penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della
parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
109. (L) Decorrenza degli effetti.
1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del
magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare
l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
110. (L) Pagamento in favore dello Stato.
1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a
procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in
favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di
restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause
diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento
delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato,
se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte
civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
111. (L) Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio.
1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca
dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
112. (L) Revoca del decreto di ammissione.
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:
a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a
comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni
di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione
dell'autorità consolare;
d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e,
comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza,
originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 (41).
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai
sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini
suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di
cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.
(41) Lettera così sostituita dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
113. (L) Ricorso avverso il decreto di revoca.
1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1,
dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro
venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97 (42).
(42) Comma così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
114. (L) Effetti della revoca.
1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1,
dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la
comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di
variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia
retroattiva.
TITOLO III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il
processo penale
115. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di
protezione dei collaboratori di giustizia.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui
al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste
dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia
iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità
giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese
documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita (43).
(43) Periodo aggiunto dal comma 2 dell'art. 94, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
116. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e
con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando
il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio (44).
(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre
2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
117. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini,
dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le
modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente
reperibile (45).
(45) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 8 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005,
n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 117 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo
comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.
118. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del
minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79,
comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli
adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se
il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al
beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari
o sulla base degli accertamenti finanziari.
TITOLO IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
Capo I - Istituzione del patrocinio
119. (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide.
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del
processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro
e non esercitano attività economica.
120. (L) Àmbito di applicabilità.
1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre
impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
121. (L) Esclusione dal patrocinio.
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad
eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio
122. (L) Contenuto integrativo dell'istanza.
1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare
la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione
delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
123. (L) Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare
la veridicità.
1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai
sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.
124. (L) Organo competente a ricevere l'istanza.
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo
raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale
pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato
competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero
le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio
dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
125. (L) Sanzioni.
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il
mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con
efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera d).
Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
126. (L) Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati.
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione,
il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in
via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di
certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata
e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara
inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta
al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
127. (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio.
1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio,
accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste
dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati
indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi
della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei
conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere,
l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della
Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni
tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su
iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
Capo V - Difensori e consulenti tecnici di parte
128. (L) Obbligo a carico del difensore.
1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo
se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di
tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
129. (L) Nomina del consulente tecnico di parte.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla
legge.
130. (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono
ridotti della metà.
Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
131. (L) Effetti dell'ammissione al patrocinio.
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa,
alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a
debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla
parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria
della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per
lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e
all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli
ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui
si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e
ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi
ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo
civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel
processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le
spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di
parte.
132. (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese.
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al
patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di
compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa
da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli
usi previsti dalla legge.
133. (L) Pagamento in favore dello Stato.
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la
rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito
a favore dello Stato.
134. (L) Recupero delle spese.
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione
della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate
in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o
transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia
all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate
indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al
pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.
Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al
patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di
estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al
pagamento delle spese prenotate a debito.
135. (L) Norme particolari per alcuni processi.
1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della
parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai
sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo
dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
136. (L) Revoca del provvedimento di ammissione.
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal
consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione
ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel
provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
137. (L) Àmbito temporale di applicabilità.
1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel
processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni
del presente capo.
138. (L) Commissione del patrocinio a spese dello Stato.
1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello
Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal
presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al
principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la
commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un
membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni
di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
139. (L) Funzioni della commissione.
1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al
consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del
patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non
può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il
merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi
riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
140. (L) Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un
difensore scelto nell'àmbito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
141. (L) Onorario e spese del difensore.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti
agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e
successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al
relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
TITOLO V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV
142. (L) Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea.
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e
le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati
dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
143. (L) Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo
2001, n. 149.
1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto
dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti
spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del
magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste
dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli
ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui
si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta
dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito,
per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
144. (L) Processo in cui è parte un fallimento.
1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è
disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai
sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle
incompatibili con l'ammissione di ufficio.
145. (L) Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero.
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono
regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o
dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare
entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del
termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2,
trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.