Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica
e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale
e all' ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 296 del 18 dicembre 1999)
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITA' SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica
e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale
e all' ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 296 del 18 dicembre 1999)
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITA' SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
ART. 1.
1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice
di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione: a) di quelli già
trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano
successivamente rimessi in istruttoria; b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al
criterio della materia. 2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la
decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente
rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di
apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla
misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra
proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
ART. 2.
1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il
giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il
giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni
relative alla competenza del giudice originariamente adito. 2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati
nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace
competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso
provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data
dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di
trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al
sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto. 3. Dinanzi al giudice di pace le cause
proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990,
n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla
competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che
procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile. 4. Alla prima
udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di
procedura civile.
ART. 3.
1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del
comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374. 2. I giudizi pendenti
davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti
dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute
per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 2.
ART. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite
a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30
aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia
di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo l, nonché dei
giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non
siano successivamente rimessi in istruttoria. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla
ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione
stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4
dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.
ART. 5.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il
seguente: << 3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni
decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-
ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata
con provvedimento motivato. >>. 2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.
374, è sostituito dal seguente: << 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del
presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente >>. 3. Dopo il
comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente: << 2-bis.
Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire
250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un
organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti
giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici >>. 4. Le indennità di cui al presente articolo
spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 6.
1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: " Art. 13. - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai
procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i
relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di
conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a
esaurimento del loro ruolo di appartenenza. 2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova
denominazione di messi del giudice di pace, sì applicano, limitatamente al servizio di notificazione,
le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, e successive modificazioni >>. 2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, sono abrogati. 3. I messi del giudice di pace
continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.
ART. 7.
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare
l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle
cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica,
limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non
superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto
dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto,
salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause
relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in
quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali: 1) alle
cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2) alle
cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336,
primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del
codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo
comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo
comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo
572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo
comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o
abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice
penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice
penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma
dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del
codice penale.
ART. 8.
1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione
dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni,
relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.
TITOLO II MODIFICA AL CODICE PENALE
ART. 9.
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente: << In caso
di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione,
l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita >>.
TITOLO III MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
CAPO I MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI AL
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ART. 10.
1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: << Art.
33-bis. - (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in
composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della
corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli
indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416,
416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo
comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis,
564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-
bis, 609-quater e 644 del codice penale; d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637
del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli in essi indicati; e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione; f) delitti
previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli
articoli 21 b, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare,
nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati; h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato
dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti
dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione; l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di
interruzione volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma,
della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto
dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di
valori; p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa; q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496,
in materia di produzione e uso di armi chimiche. 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in
composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la
pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per Ia determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4. Art. 33-ter. - (Attribuzioni del tribunale in composizione
monocratica). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti
dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4,
del medesimo testo unico. 2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi
non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge >>.
CAPO II MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E
RICUSAZIONE DEL GIUDICE
ART. 11.
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: <<
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento
abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo
11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla
corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della
legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della
legge 26 luglio 1975, n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo
175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 >>.
CAPO III CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI
ART. 12.
1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente: << Art. 54-quater -
(Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero) - 1. La persona sottoposta alle
indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la
persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché
i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da
quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere
la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di
inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 2.
La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con
l'indicazione del giudice ritenuto competente. 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non
provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore
generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un
diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie
informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con
decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta
riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede
osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. 4. La richiesta non può essere riproposta a pena di
inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare
compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3
possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge >>.
CAPO IV DIFENSORE
ART. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole:
<< dal difensore o da altra persona abilitata >>. 2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente: << 3. Se la procura non è apposta in calce o a
margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo
100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione della parte civile >>. 3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di
procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: << Se la procura è rilasciata per
scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo
>>. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
CAPO V DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI
ART. 14.
1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: <<
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini >>. 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di
procedura penale è inserito il seguente: << 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di
persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di
manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta >>.
CAPO VI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE
ART. 15.
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a
pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di
condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile
o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui
confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 >>; b) il comma 2 è sostituito
dal seguente: << 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo >>. 2.
Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: << Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle
indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare >>.
CAPO VII INDAGINI PRELIMINARI
ART. 16.
1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << ART. 415. - (Reato
commesso da persone ignote) - 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro
sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico mînistero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a
persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di
reato. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo. 4.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la
richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati
cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale
indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere,
rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto >>.
ART. 17.
1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono
premesse le seguenti parole: << Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, >>. 2. Dopo l'articolo
415 del codice di procedura penale è inserito il seguente: << Art. 415-bis. - (Avviso all'indagato
della conclusione delle indagini preliminari) - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare
richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. 2. L'avviso contiene la
sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono
violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle
indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo
difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 3. L'avviso contiene altresì
l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie,
produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere
al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere
sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 4. Quando il pubblico ministero,
a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice
per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di
sessanta giorni. 5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi
atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il
termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione >>. 3. All'articolo 416,
comma 1, del codice di procedura penale le parole da: << dall'invito >> alla fine sono sostituite
dalle seguenti: << dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle
indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-
bis comma 3 >>.
CAPO VIII UDIENZA PRELIMINARE
ART. 18.
1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla
seguente: << b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e
di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge; >>. 2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale,
dopo le parole: << l'enunciazione >> sono inserite le seguenti: << , in forma chiara e precisa,
>>.
ART. 19.
1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: << due >> è sostituita
dalla seguente: << cinque >>. 2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti: << Art. 420. - (Costituzione delle parti) - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice
procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi,
delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. 3. Se il difensore
dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. 4. Il verbale
dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma
2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la
redazione del verbale con la stenotipia. Art. 420-bis - (Rinnovazione dell'avviso) - 1. Il giudice
dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo
419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva
conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione
mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169. 2. La probabilità
che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale
valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Art.
420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche
se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta
impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente
valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di
impugnazione. 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e
ricorrono le condizioni previste dal comma l, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con
ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 4. In ogni caso la
lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro
che sono o devono considerarsi presenti. 5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si
applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiedo che si
proceda in assenza del difensore impedito. ART. 420-quater. - (Contumacia dell'imputato) - 1. Se
l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli
articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la
contumacia. 2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo
difensore. 3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1
dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso
l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. 4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è
la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma
dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore
od altro legittimo impedimento. S. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la
pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma l, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1
dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia
anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato
ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone
l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al
comma 1 dell'articolo 424. 6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le
disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d). 7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è
allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto ~ in ogni caso indicato se l'imputato è
contumace o assente. ART. 420-quinquies. - (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato) -
1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se
impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto,
rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore. 2. L'imputato che, dopo
essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal
difensore >>.
ART. 20.
1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: << L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 >>.
ART. 21.
1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente: " Art. 421-bis. -
(Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4
dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini,
fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del
provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. 2. Il
procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle
indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la
disposizione dell'articolo 412, comma 1 >>.
ART. 22.
1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 422. - (Attività di
integrazione probatoria del giudice) - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo
421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio l'assunzione delle
prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 2. II
giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della
nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone
indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 3. L'audizione e
l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero
e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421,
comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
conclusioni. 4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il
quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che
l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 >>.
ART. 23.
1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: " Art. 425. - (Sentenza di
non luogo a procedere) - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione
penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla
legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi
causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel
dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle
circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. 3. Il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 4. II giudice
non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento
dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza. 5. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 537 >>. 2. All'articolo 579, comma l, e all'articolo 680, comma 2, del codice di
procedura penale, le parole: << , di proscioglimento o di non luogo a procedere >> sono
sostituite dalle seguenti: << o di proscioglimento >>.
ART. 24.
1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 4. Il
decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare >>.
ART. 25.
1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente: << Art. 430-bis.
(Divieto di assumere informazioni). - 1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al
difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella
richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista
dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del
divieto sono inutilizzabili. 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della
testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo >>.
ART. 26.
1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 431. - (Fascicolo
per il dibattimento) - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il
giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici
giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti
relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non
ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti
non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente
probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a
seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di
esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario
giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al
reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l'acquisizione
al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva >>.
CAPO IX PROCEDIMENTI SPECIALI
ART. 27.
1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 438 -
(Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito
all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e all'articolo 441, comma 5. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto,
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volontà
dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è
autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 4. Sulla richiesta il giudice provvede
con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. 5. L'imputato, ferma restando la
utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la
richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il
giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e
compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli
atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova
contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423. 6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la
richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 >>.
ART. 28.
1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.
ART. 29.
1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostîtuito dal seguente: << Art. 441. -
(Svolgimento del giudizio abbreviato) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare fatta eccezione per quelle di cui agli
articoli 422 e 423. 2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza
che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato. 3. II giudizio
abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica
udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. 4. Se la parte civile non accetta il rito
abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3. 5. Quando il giudice ritiene
di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della
decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423. 6. All'assunzione delle prove di
cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste
dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 >>.
ART. 30.
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
il comma 1 è inserito il seguente: << 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti
contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419,
comma 3, e le prove assunte nell'udienza >>; b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: << Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta >>.
ART. 31.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre
appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa
formula >>; b) il comma 2 è abrogato.
ART. 32.
1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 2. Se
vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene
corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile,
il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle
spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 >>.
ART. 33.
1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista
dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma
3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel
giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata
entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 >>; b) il comma 4 è sostituito
dal seguente: << 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma
1, anche se in precedenza era stato negato >>.
ART. 34.
1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 1.
Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel
giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richîesta prevista
dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del
pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la
richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è
ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la
chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta >>.
ART. 35.
1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 2. Se
l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento,
dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 >>.
ART. 36.
1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1 l'ultimo periodo è soppresso; b) al comma 2 le parole: << e il pubblico ministero ha
espresso il proprio consenso >> sono soppresse e dopo le parole: << previste dagli articoli >>
sono inserite le seguenti: << 438, commi 3 e 5, >>.
ART. 37.
1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 459. - (Casi di
procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli
perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella
stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto
una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al
giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il
reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 2.
Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al
minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza
di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Del decreto
penale è data comunicazione al querelante. 5. Il procedimento per decreto non è ammesso
quando risulta Ia necessità di applicare una misura di sicurezza personale >>. 2. All'articolo 460
del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito
dal seguente: << 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal
pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del
minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice
penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e
la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti
dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria >>; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: << 5. Il decreto
penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né
l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel
giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della,stessa indole. In questo caso
si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una
successiva sospensione condizionale della pena >>. 3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di
procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: << Se l'opponente ha chiesto il
giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi l, 3 e 5. Se
l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso
almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa;
al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se
l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con
decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che
la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente >>. 4. Il comma
3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 3. Nel giudizio
conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il
decreto penale di condanna >>. 5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di
procedura penale, al numero 5), dopo le parole: << su richiesta dell'imputato >> sono aggiunte le
seguenti: << nonché dei decreti penali >>.
CAPO X MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO
ART. 38.
1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: << consulenti
tecnici >> sono inserite le seguenti: << nonché delle persone indicate nell'articolo 210 >>. 2. Il
comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 2. Il
presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto
la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210,
escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il
presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle
persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per
altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non
pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495 >>.
ART. 39.
1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: << 2-
bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e
420-quinquies >>. 2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
ART. 40.
1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << ART. 493. -
(Richieste di prova) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti
che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. 2. È ammessa l'acquisizione di prove
non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non
averle potute indicare tempestivamente. 3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo
per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. 4. Il presidente impedisce ogni
divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti
durante le indagini preliminari >>.
ART. 41.
1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 2. Il
presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai
testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già
esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere
l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 >>.
ART. 42.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: << 1-
bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli
atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3
>>.
ART. 43.
1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 512-bis. -
(Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte,
può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di
dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se
essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente
possibile l'esame dibattimentale >>.
CAPO XI DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ART. 44.
1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << LIBRO OTTAVO -
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Titolo I DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 549. - (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) -
1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è
previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che
precedono, in quanto applicabili.
Titolo II CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 550. - (Casi di citazione diretta a giudizio) - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale
con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la
pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena
pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la
determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2. La disposizione del comma
1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a
norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a
norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma
dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa
taluno sia rimasto ucciso 0 abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma
dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 3. Se
il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è
prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione ~ proposta entro il termine indicato
dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero. Art. 551. - (Procedimenti connessi) - 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la
citazione diretta a giudizio é ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per
tutti la richiesta dì rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416. Art. 552. - (Decreto di citazione a
giudizio) - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con
l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c)
l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di
legge; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in
contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in
mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio; f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le
richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione; g) l'avviso che
il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e
che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la
sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Il decreto è nullo se
l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno
dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è
preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo
abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis. 3. Il decreto di
citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima
della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data
motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni. 4. Il decreto di citazione è depositato dal
pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e
le cose indicati nell'articolo 416, comma 2. Art. 553. - (Trasmissione degli atti al giudice
dell'udienza di comparizione in dibattimento) - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il
dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la
notificazione. Art. 554. - (Atti urgenti) - 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad
assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando
il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma
dell'articolo 553, comma l. Art. 555. - (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) -
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a
pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici
nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame. 2. Prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la
richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio
abbreviato o presentare domanda di oblazione. 3. Il giudice, quando il reato é perseguibile a
querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la
remissione. 4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le
parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo
del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione
difensiva. 5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute
nel libro settimo, in quanto compatibili.
Titolo III PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 556. - (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) - 1. Per il giudizio abbreviato
e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e
II del libro sesto, in quanto applicabili. 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i
casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Art. 557. - (Procedimento
per decreto) 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di
citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione. 2. Nel giudizio conseguente all'opposizione,
l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né
presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. 3.
Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili. Art. 558. - (Convalida
dell'arresto e giudizio direttissimo) - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per Ia convalida dell'arresto e il contestuale
giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche
oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello
designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli
ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in
consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il
giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo
386, comma 4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di
polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto. 4. Se
il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma
dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il
contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a
richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si
applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 5. Se
l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede
tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se
l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. 7.
L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni.
Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida,
l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su
richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 452, comma 2. 9 Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio
direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.
Titolo IV DIBATTIMENTO
Art. 559. - (Dibattimento) - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili. 2. Anche fuori
dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le
parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale. 3. L'esame
diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate
nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde
richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle
domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 4. In caso di
impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione
della causa della sostituzione >>.
CAPO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO P£NALE DI
CONDANNA E DI IMPUGNAZIONI
ART. 45.
1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: << nella cancelleria
del tribunale >> sono inserite le seguenti: << o del giudice di pace >>. 2. All'articolo 582, comma
2, del codice di procedura penale, dopo le parole: << nella cancelleria del tribunale >> sono
inserite le seguenti: << o del giudice di pace >>.
ART. 46.
1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: <<
Tuttavia >> sino alla fine.
CAPO XIII DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO
ART. 47.
1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente: << ART. 33-sexies. - (Inosservanza
dichiarata nell'udienza preliminare) - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato
deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550,
ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a
giudizio a norma dell'articolo 552. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2
e 3, 553 e 554 >>. 2. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo
170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente: << Art. 33-septies. -
(Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) - 1. Nel dibattimento di primo grado
instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla
cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice
competente a decidere sul reato contestato. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice
monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblico ministero. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter,
comma 4 >>. 3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: << nel
decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 >> sono sostituite dalle seguenti:
<< nel decreto di citazione diretta a giudizio >>. 4. All'articolo 516 del codice di procedura penale,
come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il
seguente comma: << 1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista
l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita,
a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis >>. 5. Il comma 1-bis dell'articolo
517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, è sostituito dal seguente: << 1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo
516, commi 1-bis e 1-ter >>. 6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come
sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le
parole: << , ovvero non risulta tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si
sia tenuta >>. 7. Il comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente: << 1.
Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516,
commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del
tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero >>.
ART. 48.
1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il
seguente: << Art. 4-bis. - (Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del
pubblico ministero) - 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3,
del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della
richiesta presentata al pubblico ministero. 2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico
ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte
di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli
atti del procedimento >>.
ART. 49.
1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: << a
norma dell'articolo 420 comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << a norma degli articoli 420-
bis e 420-ter >>. 2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, e successive modificazioni, le parole: << dall'articolo 420, comma 4 >> sono sostituite dalle
seguenti: << dagli articoli 420-bis e 420-ter >>.
ART. 50.
1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il
seguente: << ART. 107-bis. - (Denunce a carico di ignoti) - 1. Le denunce a carico di ignoti sono
trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli
eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili >>.
ART. 51.
1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
la parola: << 566 >> è sostituita dalla seguente: << 558 >>. 2. All'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, la parola: << 566 >>. è sostituita dalla seguente: << 558 >>.
ART. 52.
1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: << Art.
135. - (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) - 1. Il giudice, per decidere
sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento;
altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero >>.
ART. 53.
1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, le parole: << ovvero a norma dell'articolo 557 del codice >> sono
soppresse; b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: << Non si applica la disposizione
dell'articolo 75, comma 3, del codice >>; c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: << 4-bis. In
caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione,
l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa
un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento
avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato >>.
ART. 54.
1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono abrogati.
ART. 55.
1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal
seguente: << 2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il
proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo
444, comma 1, del codice >>.
ART. 56.
1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: << ,
acquisito il consenso del pubblico ministero, >> sono soppresse.
TITOLO IV MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
ART. 57.
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: << 2-bis. Possono
svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono
esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi
abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima. 2-
quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato
la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis,
2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si
applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 >>. 2. La disposizione di cui
al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che
assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. 3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare,
alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano già trascorsi ovvero scadano
entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo
l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
ART. 58.
1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: << reati per i quali la legge stabilisce
una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del
codice di procedura penale >> sono sostituite dalle seguenti: << reati diversi da quelli per cui si
procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di
procedura penale >>.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART. 59.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921
milioni per l'anno 1999 e lire 2?.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente << Fondo speciale >> dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice
di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione: a) di quelli già
trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano
successivamente rimessi in istruttoria; b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al
criterio della materia. 2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la
decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente
rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di
apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla
misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra
proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
ART. 2.
1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il
giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il
giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni
relative alla competenza del giudice originariamente adito. 2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati
nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace
competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso
provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data
dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di
trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al
sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto. 3. Dinanzi al giudice di pace le cause
proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990,
n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla
competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che
procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile. 4. Alla prima
udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di
procedura civile.
ART. 3.
1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del
comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374. 2. I giudizi pendenti
davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti
dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute
per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 2.
ART. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite
a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30
aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia
di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo l, nonché dei
giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non
siano successivamente rimessi in istruttoria. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla
ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione
stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4
dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.
ART. 5.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il
seguente: << 3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni
decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-
ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata
con provvedimento motivato. >>. 2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.
374, è sostituito dal seguente: << 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del
presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente >>. 3. Dopo il
comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente: << 2-bis.
Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire
250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un
organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti
giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici >>. 4. Le indennità di cui al presente articolo
spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 6.
1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: " Art. 13. - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai
procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i
relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di
conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a
esaurimento del loro ruolo di appartenenza. 2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova
denominazione di messi del giudice di pace, sì applicano, limitatamente al servizio di notificazione,
le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, e successive modificazioni >>. 2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, sono abrogati. 3. I messi del giudice di pace
continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.
ART. 7.
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare
l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle
cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica,
limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non
superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto
dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto,
salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause
relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in
quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali: 1) alle
cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2) alle
cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336,
primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del
codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo
comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo
comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo
572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo
comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o
abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice
penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice
penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma
dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del
codice penale.
ART. 8.
1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione
dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni,
relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.
TITOLO II MODIFICA AL CODICE PENALE
ART. 9.
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente: << In caso
di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione,
l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita >>.
TITOLO III MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
CAPO I MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI AL
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ART. 10.
1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: << Art.
33-bis. - (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in
composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della
corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli
indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416,
416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo
comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis,
564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-
bis, 609-quater e 644 del codice penale; d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637
del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli in essi indicati; e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione; f) delitti
previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli
articoli 21 b, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare,
nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati; h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato
dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti
dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione; l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di
interruzione volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma,
della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto
dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di
valori; p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa; q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496,
in materia di produzione e uso di armi chimiche. 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in
composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la
pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per Ia determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4. Art. 33-ter. - (Attribuzioni del tribunale in composizione
monocratica). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti
dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4,
del medesimo testo unico. 2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi
non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge >>.
CAPO II MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E
RICUSAZIONE DEL GIUDICE
ART. 11.
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: <<
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento
abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo
11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla
corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della
legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della
legge 26 luglio 1975, n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo
175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 >>.
CAPO III CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI
ART. 12.
1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente: << Art. 54-quater -
(Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero) - 1. La persona sottoposta alle
indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la
persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché
i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da
quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere
la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di
inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 2.
La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con
l'indicazione del giudice ritenuto competente. 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non
provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore
generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un
diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie
informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con
decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta
riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede
osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. 4. La richiesta non può essere riproposta a pena di
inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare
compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3
possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge >>.
CAPO IV DIFENSORE
ART. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole:
<< dal difensore o da altra persona abilitata >>. 2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente: << 3. Se la procura non è apposta in calce o a
margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo
100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione della parte civile >>. 3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di
procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: << Se la procura è rilasciata per
scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo
>>. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
CAPO V DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI
ART. 14.
1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: <<
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini >>. 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di
procedura penale è inserito il seguente: << 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di
persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di
manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta >>.
CAPO VI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE
ART. 15.
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a
pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di
condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile
o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui
confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 >>; b) il comma 2 è sostituito
dal seguente: << 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo >>. 2.
Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: << Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle
indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare >>.
CAPO VII INDAGINI PRELIMINARI
ART. 16.
1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << ART. 415. - (Reato
commesso da persone ignote) - 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro
sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico mînistero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a
persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di
reato. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo. 4.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la
richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati
cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale
indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere,
rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto >>.
ART. 17.
1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono
premesse le seguenti parole: << Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, >>. 2. Dopo l'articolo
415 del codice di procedura penale è inserito il seguente: << Art. 415-bis. - (Avviso all'indagato
della conclusione delle indagini preliminari) - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare
richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. 2. L'avviso contiene la
sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono
violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle
indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo
difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 3. L'avviso contiene altresì
l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie,
produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere
al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere
sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 4. Quando il pubblico ministero,
a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice
per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di
sessanta giorni. 5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi
atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il
termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione >>. 3. All'articolo 416,
comma 1, del codice di procedura penale le parole da: << dall'invito >> alla fine sono sostituite
dalle seguenti: << dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle
indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-
bis comma 3 >>.
CAPO VIII UDIENZA PRELIMINARE
ART. 18.
1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla
seguente: << b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e
di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge; >>. 2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale,
dopo le parole: << l'enunciazione >> sono inserite le seguenti: << , in forma chiara e precisa,
>>.
ART. 19.
1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: << due >> è sostituita
dalla seguente: << cinque >>. 2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti: << Art. 420. - (Costituzione delle parti) - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice
procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi,
delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. 3. Se il difensore
dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. 4. Il verbale
dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma
2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la
redazione del verbale con la stenotipia. Art. 420-bis - (Rinnovazione dell'avviso) - 1. Il giudice
dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo
419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva
conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione
mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169. 2. La probabilità
che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale
valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Art.
420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche
se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta
impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente
valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di
impugnazione. 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e
ricorrono le condizioni previste dal comma l, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con
ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 4. In ogni caso la
lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro
che sono o devono considerarsi presenti. 5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si
applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiedo che si
proceda in assenza del difensore impedito. ART. 420-quater. - (Contumacia dell'imputato) - 1. Se
l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli
articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la
contumacia. 2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo
difensore. 3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1
dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso
l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. 4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è
la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma
dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore
od altro legittimo impedimento. S. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la
pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma l, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1
dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia
anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato
ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone
l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al
comma 1 dell'articolo 424. 6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le
disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d). 7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è
allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto ~ in ogni caso indicato se l'imputato è
contumace o assente. ART. 420-quinquies. - (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato) -
1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se
impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto,
rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore. 2. L'imputato che, dopo
essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal
difensore >>.
ART. 20.
1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: << L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 >>.
ART. 21.
1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente: " Art. 421-bis. -
(Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4
dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini,
fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del
provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. 2. Il
procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle
indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la
disposizione dell'articolo 412, comma 1 >>.
ART. 22.
1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 422. - (Attività di
integrazione probatoria del giudice) - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo
421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio l'assunzione delle
prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 2. II
giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della
nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone
indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 3. L'audizione e
l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero
e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421,
comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
conclusioni. 4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il
quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che
l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 >>.
ART. 23.
1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: " Art. 425. - (Sentenza di
non luogo a procedere) - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione
penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla
legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi
causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel
dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle
circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. 3. Il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 4. II giudice
non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento
dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza. 5. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 537 >>. 2. All'articolo 579, comma l, e all'articolo 680, comma 2, del codice di
procedura penale, le parole: << , di proscioglimento o di non luogo a procedere >> sono
sostituite dalle seguenti: << o di proscioglimento >>.
ART. 24.
1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 4. Il
decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare >>.
ART. 25.
1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente: << Art. 430-bis.
(Divieto di assumere informazioni). - 1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al
difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella
richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista
dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del
divieto sono inutilizzabili. 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della
testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo >>.
ART. 26.
1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 431. - (Fascicolo
per il dibattimento) - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il
giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici
giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti
relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non
ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti
non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente
probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a
seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di
esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario
giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al
reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l'acquisizione
al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva >>.
CAPO IX PROCEDIMENTI SPECIALI
ART. 27.
1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 438 -
(Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito
all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e all'articolo 441, comma 5. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto,
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volontà
dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è
autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 4. Sulla richiesta il giudice provvede
con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. 5. L'imputato, ferma restando la
utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la
richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il
giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e
compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli
atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova
contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423. 6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la
richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 >>.
ART. 28.
1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.
ART. 29.
1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostîtuito dal seguente: << Art. 441. -
(Svolgimento del giudizio abbreviato) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare fatta eccezione per quelle di cui agli
articoli 422 e 423. 2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza
che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato. 3. II giudizio
abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica
udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. 4. Se la parte civile non accetta il rito
abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3. 5. Quando il giudice ritiene
di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della
decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423. 6. All'assunzione delle prove di
cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste
dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 >>.
ART. 30.
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
il comma 1 è inserito il seguente: << 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti
contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419,
comma 3, e le prove assunte nell'udienza >>; b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: << Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta >>.
ART. 31.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre
appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa
formula >>; b) il comma 2 è abrogato.
ART. 32.
1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 2. Se
vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene
corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile,
il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle
spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 >>.
ART. 33.
1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista
dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma
3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel
giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata
entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 >>; b) il comma 4 è sostituito
dal seguente: << 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma
1, anche se in precedenza era stato negato >>.
ART. 34.
1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 1.
Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel
giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richîesta prevista
dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del
pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la
richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è
ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la
chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta >>.
ART. 35.
1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 2. Se
l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento,
dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 >>.
ART. 36.
1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1 l'ultimo periodo è soppresso; b) al comma 2 le parole: << e il pubblico ministero ha
espresso il proprio consenso >> sono soppresse e dopo le parole: << previste dagli articoli >>
sono inserite le seguenti: << 438, commi 3 e 5, >>.
ART. 37.
1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 459. - (Casi di
procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli
perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella
stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto
una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al
giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il
reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 2.
Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al
minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza
di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Del decreto
penale è data comunicazione al querelante. 5. Il procedimento per decreto non è ammesso
quando risulta Ia necessità di applicare una misura di sicurezza personale >>. 2. All'articolo 460
del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito
dal seguente: << 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal
pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del
minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice
penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e
la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti
dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria >>; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: << 5. Il decreto
penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né
l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel
giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della,stessa indole. In questo caso
si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una
successiva sospensione condizionale della pena >>. 3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di
procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: << Se l'opponente ha chiesto il
giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi l, 3 e 5. Se
l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso
almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa;
al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se
l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con
decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che
la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente >>. 4. Il comma
3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 3. Nel giudizio
conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il
decreto penale di condanna >>. 5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di
procedura penale, al numero 5), dopo le parole: << su richiesta dell'imputato >> sono aggiunte le
seguenti: << nonché dei decreti penali >>.
CAPO X MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO
ART. 38.
1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: << consulenti
tecnici >> sono inserite le seguenti: << nonché delle persone indicate nell'articolo 210 >>. 2. Il
comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 2. Il
presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto
la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210,
escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il
presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle
persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per
altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non
pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495 >>.
ART. 39.
1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: << 2-
bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e
420-quinquies >>. 2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
ART. 40.
1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << ART. 493. -
(Richieste di prova) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti
che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. 2. È ammessa l'acquisizione di prove
non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non
averle potute indicare tempestivamente. 3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo
per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. 4. Il presidente impedisce ogni
divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti
durante le indagini preliminari >>.
ART. 41.
1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << 2. Il
presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai
testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già
esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere
l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 >>.
ART. 42.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: << 1-
bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli
atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3
>>.
ART. 43.
1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << Art. 512-bis. -
(Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte,
può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di
dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se
essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente
possibile l'esame dibattimentale >>.
CAPO XI DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ART. 44.
1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: << LIBRO OTTAVO -
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Titolo I DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 549. - (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) -
1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è
previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che
precedono, in quanto applicabili.
Titolo II CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 550. - (Casi di citazione diretta a giudizio) - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale
con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la
pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena
pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la
determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2. La disposizione del comma
1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a
norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a
norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma
dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa
taluno sia rimasto ucciso 0 abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma
dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 3. Se
il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è
prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione ~ proposta entro il termine indicato
dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero. Art. 551. - (Procedimenti connessi) - 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la
citazione diretta a giudizio é ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per
tutti la richiesta dì rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416. Art. 552. - (Decreto di citazione a
giudizio) - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con
l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c)
l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di
legge; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in
contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in
mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio; f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le
richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione; g) l'avviso che
il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e
che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la
sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Il decreto è nullo se
l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno
dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è
preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo
abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis. 3. Il decreto di
citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima
della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data
motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni. 4. Il decreto di citazione è depositato dal
pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e
le cose indicati nell'articolo 416, comma 2. Art. 553. - (Trasmissione degli atti al giudice
dell'udienza di comparizione in dibattimento) - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il
dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la
notificazione. Art. 554. - (Atti urgenti) - 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad
assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando
il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma
dell'articolo 553, comma l. Art. 555. - (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) -
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a
pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici
nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame. 2. Prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la
richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio
abbreviato o presentare domanda di oblazione. 3. Il giudice, quando il reato é perseguibile a
querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la
remissione. 4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le
parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo
del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione
difensiva. 5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute
nel libro settimo, in quanto compatibili.
Titolo III PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 556. - (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) - 1. Per il giudizio abbreviato
e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e
II del libro sesto, in quanto applicabili. 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i
casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Art. 557. - (Procedimento
per decreto) 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di
citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione. 2. Nel giudizio conseguente all'opposizione,
l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né
presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. 3.
Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili. Art. 558. - (Convalida
dell'arresto e giudizio direttissimo) - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per Ia convalida dell'arresto e il contestuale
giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche
oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello
designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli
ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in
consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il
giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo
386, comma 4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di
polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto. 4. Se
il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma
dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il
contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a
richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si
applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 5. Se
l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede
tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se
l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. 7.
L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni.
Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida,
l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su
richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 452, comma 2. 9 Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio
direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.
Titolo IV DIBATTIMENTO
Art. 559. - (Dibattimento) - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili. 2. Anche fuori
dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le
parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale. 3. L'esame
diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate
nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde
richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle
domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 4. In caso di
impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione
della causa della sostituzione >>.
CAPO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO P£NALE DI
CONDANNA E DI IMPUGNAZIONI
ART. 45.
1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: << nella cancelleria
del tribunale >> sono inserite le seguenti: << o del giudice di pace >>. 2. All'articolo 582, comma
2, del codice di procedura penale, dopo le parole: << nella cancelleria del tribunale >> sono
inserite le seguenti: << o del giudice di pace >>.
ART. 46.
1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: <<
Tuttavia >> sino alla fine.
CAPO XIII DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO
ART. 47.
1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente: << ART. 33-sexies. - (Inosservanza
dichiarata nell'udienza preliminare) - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato
deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550,
ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a
giudizio a norma dell'articolo 552. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2
e 3, 553 e 554 >>. 2. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo
170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente: << Art. 33-septies. -
(Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) - 1. Nel dibattimento di primo grado
instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla
cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice
competente a decidere sul reato contestato. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice
monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblico ministero. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter,
comma 4 >>. 3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: << nel
decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 >> sono sostituite dalle seguenti:
<< nel decreto di citazione diretta a giudizio >>. 4. All'articolo 516 del codice di procedura penale,
come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il
seguente comma: << 1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista
l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita,
a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis >>. 5. Il comma 1-bis dell'articolo
517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, è sostituito dal seguente: << 1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo
516, commi 1-bis e 1-ter >>. 6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come
sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le
parole: << , ovvero non risulta tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si
sia tenuta >>. 7. Il comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente: << 1.
Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516,
commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del
tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero >>.
ART. 48.
1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il
seguente: << Art. 4-bis. - (Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del
pubblico ministero) - 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3,
del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della
richiesta presentata al pubblico ministero. 2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico
ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte
di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli
atti del procedimento >>.
ART. 49.
1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: << a
norma dell'articolo 420 comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << a norma degli articoli 420-
bis e 420-ter >>. 2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, e successive modificazioni, le parole: << dall'articolo 420, comma 4 >> sono sostituite dalle
seguenti: << dagli articoli 420-bis e 420-ter >>.
ART. 50.
1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il
seguente: << ART. 107-bis. - (Denunce a carico di ignoti) - 1. Le denunce a carico di ignoti sono
trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli
eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili >>.
ART. 51.
1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
la parola: << 566 >> è sostituita dalla seguente: << 558 >>. 2. All'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, la parola: << 566 >>. è sostituita dalla seguente: << 558 >>.
ART. 52.
1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: << Art.
135. - (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) - 1. Il giudice, per decidere
sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento;
altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero >>.
ART. 53.
1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, le parole: << ovvero a norma dell'articolo 557 del codice >> sono
soppresse; b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: << Non si applica la disposizione
dell'articolo 75, comma 3, del codice >>; c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: << 4-bis. In
caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione,
l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa
un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento
avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato >>.
ART. 54.
1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono abrogati.
ART. 55.
1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal
seguente: << 2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il
proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo
444, comma 1, del codice >>.
ART. 56.
1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: << ,
acquisito il consenso del pubblico ministero, >> sono soppresse.
TITOLO IV MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
ART. 57.
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: << 2-bis. Possono
svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono
esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi
abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima. 2-
quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato
la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis,
2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si
applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 >>. 2. La disposizione di cui
al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che
assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. 3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare,
alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano già trascorsi ovvero scadano
entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo
l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
ART. 58.
1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: << reati per i quali la legge stabilisce
una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del
codice di procedura penale >> sono sostituite dalle seguenti: << reati diversi da quelli per cui si
procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di
procedura penale >>.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART. 59.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921
milioni per l'anno 1999 e lire 2?.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente << Fondo speciale >> dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio