Alessandro Ricci Avvocato Diritto Penale Roma
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    • Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - (firmata a Roma il 4.11.1950)
    • Costituzione della Repubblica - Deliberazione Assemblea Costituente 22.12.1947
    • Depenalizzazione - L. 24 novembre 1981, n. 689
    • Giudice di Pace Penale - D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274
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    • Mandato d’arresto europeo - L. 31 luglio 2005, n. 69
    • Tribunale per i minorenni - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
    • Misure antimafia - L. 31 maggio 1965, n. 575
    • Patrocinio a Spese dello Stato - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
    • Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica - L. 16 dicembre 1999, n. 479
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    • Droga: disciplina sulle sostanze stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
    • Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Legge Pinto - L. 24 marzo 2001, n. 89
    • Tariffe ed Onorari Forensi - D.M. 8 aprile 2004, n. 127
    • Disciplina sull'Usura - L. 7 marzo 1996, n. 108
    • Casellario Giudiziale - Testo Unico D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
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LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (1)
(1) Libro cosi` sostituito dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

TITOLO II - Citazione diretta a giudizio

Art. 550. 
Casi di citazione diretta a giudizio.
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e` prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e` proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 551. 
Procedimenti connessi.
1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio e` ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

Art. 552. 
Decreto di citazione a giudizio.
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita` dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche?L le generalita` delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche?L del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara` giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta` di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara` assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo` presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e` depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta` di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e` fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
2. Il decreto e` nullo se l'imputato non e` identificato in modo certo ovvero se manca o e` insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e` altresi` nullo se non e` preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche?L dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione e` notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e` ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e` depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

Art. 553. 
Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento.
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

Art. 554. 
Atti urgenti.
1. Il giudice per le indagini preliminari e` competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e` trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

Art. 555.
Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta.
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilita`, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche?L delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero puo` presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, puo` richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato e` perseguibile a querela, verifica se il querelante e` disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche?L della documentazione relativa all'attivita` di investigazione difensiva.
5. Per tutto cio` che non e` espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

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