DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140)
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare,
entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti
privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile
2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare,
entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti
privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile
2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Soggetti
Art. 1
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società
e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Articolo 2
Principio di legalità
Art. 2
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità
amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da
una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Articolo 3
Successione di leggi
Art. 3
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa
dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
Articolo 4
Reati commessi all'estero
Art. 4
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel
territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero,
purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia,
si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
Articolo 5
Responsabilità dell'ente
Art. 5
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo
proprio o di terzi.
Articolo 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
Art. 6
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non
risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui
alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al
comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,
comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare,
entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere
svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.
Articolo 7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
Art. 7
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del
reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione
e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo
di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Articolo 8
Autonomia delle responsabilità dell'ente
Art. 8
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è
concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha
rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
Articolo 9
Sanzioni amministrative
Art. 9
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Articolo 10
Sanzione amministrativa pecuniaria
Art. 10
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore
a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Articolo 11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
Art. 11
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote
tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente
allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.
Articolo 12
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
Art. 12
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento
milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la
sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.
Articolo 13
Sanzioni interdittive
Art. 13
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste,
quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
Articolo 14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
Art. 14
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito
dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati
tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta
la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo
svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni
interdittive risulta inadeguata.
Articolo 15
Commissario giudiziale
Art. 15
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina
l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della
pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può
provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle
condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del
commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte
dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e
l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione
del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando
l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Articolo 16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
Art. 16
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato
un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla
interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato
condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua
responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
Articolo 17
Riparazione delle conseguenze del reato
Art. 17
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Articolo 18
Pubblicazione della sentenza di condanna
Art. 18
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente
viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal
giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
Articolo 19
Confisca
Art. 19
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o
del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi
i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Articolo 20
Reiterazione
Art. 20
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito
dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
Articolo 21
Pluralità di illeciti
Art. 21
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione
od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista
per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della
sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per
ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le
condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più
grave.
Articolo 22
Prescrizione
Art. 22
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione
del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la
contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da
reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio.
Articolo 23
Inosservanza delle sanzioni interdittive
Art. 23
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una
misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è
stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la
confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni
interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
Articolo 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico.
Art. 24
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1,
640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo 24 Bis
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)
Art. 24-bis.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies,
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice
penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in
danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere
b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
Articolo 25
Concussione e corruzione
Art. 25
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi
dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter,
comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche
quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Articolo 25 Bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 25-bis
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete,
in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione
all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento
quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di
un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del
codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore ad un anno. (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23
novembre 2001, n. 409.
Articolo 25 Ter
Reati societari (1) (2)
Art. 25-ter
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse
della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro
vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo
2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo
2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto
dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo
2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto
dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo
2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote (3);
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti
dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie
previste dal presente articolo sono raddoppiate.
(3) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Articolo 25 Quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)
Art. 25-quater
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti,
diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.
Art. 25-quater.1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano
all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel
caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.
Articolo 25 Quinquies
Delitti contro la personalità individuale (1) .
Art. 25-quinquies
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del
libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-
quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote (2).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
(2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
Articolo 25 Sexies
Abusi di mercato (1)
Art. 25-sexies
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti
dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Articolo 25 Septies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (1)
Art. 25-septies
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata
non superiore a sei mesi.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito
dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
Articolo 25 Octies
(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita).
Art. 25-octies
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita'
provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere
dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(1).
(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
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Articolo 26
Delitti tentati
Art. 26
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla
commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la
realizzazione dell'evento.
Articolo 27
Responsabilità patrimoniale dell'ente
Art. 27
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo
patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio
secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la
sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
Articolo 28
Trasformazione dell'ente
Art. 28
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Articolo 29
Fusione dell'ente
Art. 29
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali
erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Articolo 30
Scissione dell'ente
Art. 30
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla
data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio
netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il
ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o
è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
Articolo 31
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
Art. 31
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella
commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di
scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della
medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia
13
realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione
interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione
del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
Articolo 32
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
Art. 32
1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati
commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice
può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei
confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a
tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della
quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei
commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale
è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.
Articolo 33
Cessione di azienda
Art. 33
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.
Articolo 34
Disposizioni processuali applicabili
Art. 34
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme
di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 35
Estensione della disciplina relativa all'imputato
Art. 35
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.
Articolo 36
Attribuzioni del giudice penale
Art. 36
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
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2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le
disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.
Articolo 37
Casi di improcedibilità
Art. 37
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non
può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilità.
Articolo 38
Riunione e separazione dei procedimenti
Art. 38
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato
nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura
penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di
condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Articolo 39
Rappresentanza dell'ente
Art. 39
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia
imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria
dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura
penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è
presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito é rappresentato dal difensore.
Articolo 40
Difensore di ufficio
Art. 40
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un
difensore di ufficio.
Articolo 41
Contumacia dell'ente
Art. 41
1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
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Articolo 42
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
Art. 42
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il
procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Articolo 43
Notificazioni all'ente
Art. 43
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del
codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante,
anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto
comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice
di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità
giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
Articolo 44
Incompatibilità con l'ufficio di testimone
Art. 44
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e
che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata
nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.
Articolo 45
Applicazione delle misure cautelari
Art. 45
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un
illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il
pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta
si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della
misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a
norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
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Articolo 46
Criteri di scelta delle misure
Art. 46
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni
altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Articolo 47
Giudice competente e procedimento di applicazione
Art. 47
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità
esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le
indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la
data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori
sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal
pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono
ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza
non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
Articolo 48
Adempimenti esecutivi
Art. 48
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del
pubblico ministero.
Articolo 49
Sospensione delle misure cautelari
Art. 49
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti
cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di
denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che
non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito
per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca
o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la
misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è
devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la
restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si
estingue.
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Articolo 50
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
Art. 50
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via
definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con
un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.
Articolo 51
Durata massima delle misure cautelari
Art. 51
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà
del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa
durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13,
comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via
definitiva.
Articolo 52
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
Art. 52
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i
provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo
del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
Articolo 53
Sequestro preventivo
Art. 53
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo
19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323
del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Articolo 54
Sequestro conservativo
Art. 54
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento
della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro
conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
Articolo 55
Annotazione dell'illecito amministrativo
Art. 55
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato
commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del
suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta
negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla
persona alla quale il reato è attribuito.
Articolo 56
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari
Art. 56
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini
previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla
annotazione prevista dall'articolo 55.
Articolo 57
Informazione di garanzia
Art. 57
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere
domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Articolo 58
Archiviazione
Art. 58
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico
ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore
generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti
indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni
amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
Articolo 59
Contestazione dell'illecito amministrativo
Art. 59
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito
amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti
indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e
precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione
del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Articolo 60
Decadenza dalla contestazione
Art. 60
1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende
l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.
Articolo 61
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
Art. 61
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di
estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non
sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del
codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente,
contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni
e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova
nonché gli elementi identificativi dell'ente.
Articolo 62
Giudizio abbreviato
Art. 62
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555,
comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla
durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista
l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
Articolo 63
Applicazione della sanzione su richiesta
Art. 63
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti
dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si
osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1,
del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare
della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
Articolo 64
Procedimento per decreto
Art. 64
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può
presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione
dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla
metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della
responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Articolo 65
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
Art. 65
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del
processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato
nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta,
determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.
Articolo 66
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
Art. 66
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza,
indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è
contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
Articolo 67
Sentenza di non doversi procedere
Art. 67
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando
la sanzione è estinta per prescrizione.
Articolo 68
Provvedimenti sulle misure cautelari
Art. 68
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione
delle misure cautelari eventualmente disposte.
Articolo 69
Sentenza di condanna
Art. 69
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni
previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le
strutture oggetto della sanzione.
Articolo 70
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
Art. 70
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel
dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o
fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto
anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
Articolo 71
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente
Art. 71
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può
proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende
l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello
anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le
stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
Articolo 72
Estensione delle impugnazioni
Art. 72
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e
dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi
esclusivamente personali.
Articolo 73
Revisione delle sentenze
Art. 73
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli
643, 644, 645, 646 e 647.
Articolo 74
Giudice dell'esecuzione
Art. 74
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21,
commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può
autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione
dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
Articolo 75
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
Art. 75
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 76
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
Art. 76
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata
applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice
di procedura penale.
Articolo 77
Esecuzione delle sanzioni interdittive
Art. 77
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata
all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data
della notificazione.
Articolo 78
Conversione delle sanzioni interdittive
Art. 78
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni
dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante
l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con
decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando
l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e
non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto
della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo
adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.
Articolo 79
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
Art. 79
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai
sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al
giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero
sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività
svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a
confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.
Articolo 80
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
Art. 80
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.
Articolo 81
Certificati dell'anagrafe
Art. 81
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.
Articolo 82
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
Art. 82
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.
Articolo 83
Concorso di sanzioni
Art. 83
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto
legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di
condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto
identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di
contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata
della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione
amministrativa dipendente da reato.
Articolo 84
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
Art. 84
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna
sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il
controllo o la vigilanza sull'ente.
Articolo 85
Disposizioni regolamentari
Art. 85
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito
amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) omissis (1) ;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni
dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(1) Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato.
Soggetti
Art. 1
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società
e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Articolo 2
Principio di legalità
Art. 2
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità
amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da
una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Articolo 3
Successione di leggi
Art. 3
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa
dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
Articolo 4
Reati commessi all'estero
Art. 4
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel
territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero,
purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia,
si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
Articolo 5
Responsabilità dell'ente
Art. 5
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo
proprio o di terzi.
Articolo 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
Art. 6
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non
risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui
alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al
comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,
comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare,
entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere
svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.
Articolo 7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
Art. 7
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del
reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione
e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo
di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Articolo 8
Autonomia delle responsabilità dell'ente
Art. 8
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è
concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha
rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
Articolo 9
Sanzioni amministrative
Art. 9
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Articolo 10
Sanzione amministrativa pecuniaria
Art. 10
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore
a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Articolo 11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
Art. 11
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote
tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente
allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.
Articolo 12
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
Art. 12
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento
milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la
sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.
Articolo 13
Sanzioni interdittive
Art. 13
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste,
quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
Articolo 14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
Art. 14
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito
dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati
tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta
la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo
svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni
interdittive risulta inadeguata.
Articolo 15
Commissario giudiziale
Art. 15
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina
l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della
pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può
provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle
condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del
commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte
dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e
l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione
del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando
l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Articolo 16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
Art. 16
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato
un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla
interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato
condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua
responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
Articolo 17
Riparazione delle conseguenze del reato
Art. 17
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Articolo 18
Pubblicazione della sentenza di condanna
Art. 18
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente
viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal
giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
Articolo 19
Confisca
Art. 19
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o
del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi
i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Articolo 20
Reiterazione
Art. 20
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito
dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
Articolo 21
Pluralità di illeciti
Art. 21
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione
od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista
per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della
sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per
ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le
condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più
grave.
Articolo 22
Prescrizione
Art. 22
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione
del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la
contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da
reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio.
Articolo 23
Inosservanza delle sanzioni interdittive
Art. 23
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una
misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è
stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la
confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni
interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
Articolo 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico.
Art. 24
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1,
640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo 24 Bis
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)
Art. 24-bis.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies,
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice
penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in
danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere
b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
Articolo 25
Concussione e corruzione
Art. 25
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi
dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter,
comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche
quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Articolo 25 Bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 25-bis
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete,
in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione
all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento
quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di
un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del
codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore ad un anno. (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23
novembre 2001, n. 409.
Articolo 25 Ter
Reati societari (1) (2)
Art. 25-ter
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse
della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro
vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo
2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo
2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto
dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo
2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto
dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo
2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote (3);
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti
dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie
previste dal presente articolo sono raddoppiate.
(3) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Articolo 25 Quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)
Art. 25-quater
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti,
diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.
Art. 25-quater.1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano
all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel
caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.
Articolo 25 Quinquies
Delitti contro la personalità individuale (1) .
Art. 25-quinquies
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del
libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-
quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote (2).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
(2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
Articolo 25 Sexies
Abusi di mercato (1)
Art. 25-sexies
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti
dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Articolo 25 Septies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (1)
Art. 25-septies
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata
non superiore a sei mesi.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito
dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
Articolo 25 Octies
(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita).
Art. 25-octies
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita'
provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere
dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(1).
(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
12
Articolo 26
Delitti tentati
Art. 26
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla
commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la
realizzazione dell'evento.
Articolo 27
Responsabilità patrimoniale dell'ente
Art. 27
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo
patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio
secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la
sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
Articolo 28
Trasformazione dell'ente
Art. 28
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Articolo 29
Fusione dell'ente
Art. 29
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali
erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Articolo 30
Scissione dell'ente
Art. 30
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla
data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio
netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il
ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o
è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
Articolo 31
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
Art. 31
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella
commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di
scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della
medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia
13
realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione
interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione
del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
Articolo 32
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
Art. 32
1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati
commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice
può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei
confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a
tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della
quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei
commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale
è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.
Articolo 33
Cessione di azienda
Art. 33
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.
Articolo 34
Disposizioni processuali applicabili
Art. 34
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme
di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 35
Estensione della disciplina relativa all'imputato
Art. 35
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.
Articolo 36
Attribuzioni del giudice penale
Art. 36
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
14
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le
disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.
Articolo 37
Casi di improcedibilità
Art. 37
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non
può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilità.
Articolo 38
Riunione e separazione dei procedimenti
Art. 38
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato
nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura
penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di
condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Articolo 39
Rappresentanza dell'ente
Art. 39
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia
imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria
dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura
penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è
presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito é rappresentato dal difensore.
Articolo 40
Difensore di ufficio
Art. 40
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un
difensore di ufficio.
Articolo 41
Contumacia dell'ente
Art. 41
1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
15
Articolo 42
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
Art. 42
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il
procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Articolo 43
Notificazioni all'ente
Art. 43
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del
codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante,
anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto
comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice
di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità
giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
Articolo 44
Incompatibilità con l'ufficio di testimone
Art. 44
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e
che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata
nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.
Articolo 45
Applicazione delle misure cautelari
Art. 45
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un
illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il
pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta
si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della
misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a
norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
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Articolo 46
Criteri di scelta delle misure
Art. 46
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni
altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Articolo 47
Giudice competente e procedimento di applicazione
Art. 47
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità
esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le
indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la
data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori
sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal
pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono
ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza
non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
Articolo 48
Adempimenti esecutivi
Art. 48
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del
pubblico ministero.
Articolo 49
Sospensione delle misure cautelari
Art. 49
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti
cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di
denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che
non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito
per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca
o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la
misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è
devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la
restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si
estingue.
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Articolo 50
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
Art. 50
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via
definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con
un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.
Articolo 51
Durata massima delle misure cautelari
Art. 51
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà
del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa
durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13,
comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via
definitiva.
Articolo 52
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
Art. 52
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i
provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo
del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
Articolo 53
Sequestro preventivo
Art. 53
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo
19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323
del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Articolo 54
Sequestro conservativo
Art. 54
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento
della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro
conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
Articolo 55
Annotazione dell'illecito amministrativo
Art. 55
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato
commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del
suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta
negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla
persona alla quale il reato è attribuito.
Articolo 56
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari
Art. 56
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini
previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla
annotazione prevista dall'articolo 55.
Articolo 57
Informazione di garanzia
Art. 57
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere
domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Articolo 58
Archiviazione
Art. 58
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico
ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore
generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti
indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni
amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
Articolo 59
Contestazione dell'illecito amministrativo
Art. 59
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito
amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti
indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e
precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione
del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Articolo 60
Decadenza dalla contestazione
Art. 60
1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende
l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.
Articolo 61
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
Art. 61
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di
estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non
sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del
codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente,
contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni
e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova
nonché gli elementi identificativi dell'ente.
Articolo 62
Giudizio abbreviato
Art. 62
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555,
comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla
durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista
l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
Articolo 63
Applicazione della sanzione su richiesta
Art. 63
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti
dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si
osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1,
del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare
della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
Articolo 64
Procedimento per decreto
Art. 64
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può
presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione
dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla
metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della
responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Articolo 65
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
Art. 65
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del
processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato
nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta,
determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.
Articolo 66
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
Art. 66
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza,
indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è
contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
Articolo 67
Sentenza di non doversi procedere
Art. 67
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando
la sanzione è estinta per prescrizione.
Articolo 68
Provvedimenti sulle misure cautelari
Art. 68
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione
delle misure cautelari eventualmente disposte.
Articolo 69
Sentenza di condanna
Art. 69
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni
previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le
strutture oggetto della sanzione.
Articolo 70
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
Art. 70
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel
dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o
fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto
anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
Articolo 71
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente
Art. 71
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può
proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende
l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello
anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le
stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
Articolo 72
Estensione delle impugnazioni
Art. 72
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e
dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi
esclusivamente personali.
Articolo 73
Revisione delle sentenze
Art. 73
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli
643, 644, 645, 646 e 647.
Articolo 74
Giudice dell'esecuzione
Art. 74
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21,
commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può
autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione
dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
Articolo 75
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
Art. 75
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 76
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
Art. 76
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata
applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice
di procedura penale.
Articolo 77
Esecuzione delle sanzioni interdittive
Art. 77
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata
all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data
della notificazione.
Articolo 78
Conversione delle sanzioni interdittive
Art. 78
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni
dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante
l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con
decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando
l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e
non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto
della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo
adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.
Articolo 79
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
Art. 79
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai
sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al
giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero
sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività
svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a
confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.
Articolo 80
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
Art. 80
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.
Articolo 81
Certificati dell'anagrafe
Art. 81
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.
Articolo 82
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
Art. 82
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.
Articolo 83
Concorso di sanzioni
Art. 83
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto
legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di
condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto
identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di
contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata
della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione
amministrativa dipendente da reato.
Articolo 84
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
Art. 84
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna
sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il
controllo o la vigilanza sull'ente.
Articolo 85
Disposizioni regolamentari
Art. 85
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito
amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) omissis (1) ;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni
dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(1) Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato.