Legge 31-05-1965, n. 575
Disposizioni contro la mafia.
(G.U. 05-06-1965, n. 138, Serie Generale)
(fonte Banche Dati Giuridiche – IPSOA)
Disposizioni contro la mafia.
(G.U. 05-06-1965, n. 138, Serie Generale)
(fonte Banche Dati Giuridiche – IPSOA)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 [1]
La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o
agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 13, L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 2 [1]
1. Nei confronti delle persone di cui all' articolo 1 possono essere proposte dal procuratore
nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario
dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell' obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell' art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. [2]
3. [2]
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 8, L. 3 agosto 1988, n. 327, sostituito dall'art. 20, comma c. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e, successivamente dall' art. 22, comma c. 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356.
2 Comma abrogato dall' art. 1, comma c. 2, L. 24 luglio 1993, n. 256.
Art. 2-bis [1]
1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'
applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul
patrimonio dei soggetti indicati all' articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo
di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull' attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti
di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di
concessioni o di abilitazioni all' esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate
da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'
ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti
delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca
ai sensi dell' art. 2ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il
questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'
applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima
della fissazione dell' udienza [2] .
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il
sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta
giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell' articolo 2ter; se i
beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello
stesso articolo 2ter.
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni
ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della
documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi
precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le
modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 del Codice di procedura penale.
Note:
1 Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646, successivamente, sostituito dall'art. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55.
2 Comma sostituito dall'art. 20, comma c. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e,
successivamente, modificato dall' art. 22, comma c. 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Art. 2-ter [1]
1. Nel corso del procedimento per l' applicazione di una delle misure di prevenzione previste
dall' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate
nell' art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già
compiute a norma dell' articolo precedente.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale,
anche d' ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui
confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando
il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all' attività economica svolta ovvero
quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del
questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei
casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto
motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi [2] .
3. Con l' applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni
sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini
complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data
dell' avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento
motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5
dell' articolo 2bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare, previste dal Codice di procedura penale, in quanto compatibili [3] .
4. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura
di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali
l' indiziato poteva disporre direttamente o indirettamente [3] .
5. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con
decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l' assistenza di un
difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in Camera di consiglio le loro deduzioni e
chiedere l' acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
6. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del
procuratore della Repubblica o del questore, quando n ricorrano le condizioni, anche dopo l'
applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per
il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.
7. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all' estero della persona alla quale potrebbe
applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero
iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di
ultima dimora dell' interessato, ai soli fini dell' applicazione dei provvedimenti di cui al presente
articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego [4] .
8. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è
sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata [4] .
9. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni
sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la
durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale
[4] .
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma modificato dall' art. 3, L. 24 luglio 1993, n. 256 .
3 Comma sostituito dall' art. 2, comma c. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55.
4 Comma aggiunto dall' art. 2, comma c. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 2-quater [1]
1. Il sequestro, disposto ai sensi dell' art. 2ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme
prescritte dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e
sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti
Uffici.
2. [2] .
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma abrogato dall' art. 7, comma c. 6, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282 .
Art. 2 quinquies [1]
1. [2]
2. [2]
3. Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell' art. 3bis sono anticipate
dall' interessato ai sensi dell' art. 39 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura
civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all' esecuzione prevista dal
sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla
tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.
4. Il rimborso delle spese postali e dell' indennità di trasferta spettante all' ufficiale giudiziario è
regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 2bis, D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2 Comma abrogato dall' art. 7, comma c. 6, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282 .
Art. 2-sexies [1]
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il
provvedimento sia emanato nel corso dell' istruzione per il reato di cui all' art. 416bis del Codice
penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell' amministratore è disposta dal
presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla
conservazione e all' amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi
di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditività dei beni.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della
sua famiglia i provvedimenti indicati nell' art. 47 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, quando
ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l' amministratore a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilità da tecnici o da altre persone retribuite.
3. L' amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei
dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchè tra persone che, pur non munite delle
suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell' amministrazione di beni
del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'
amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di
commissario per l' amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni. [2]
4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una
pena che importi l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici o coloro cui sia stata
irrogata una misura di prevenzione.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 1, D.L. 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 .
2 Comma sostituito dall' art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 109
Art. 2-septies [1]
1. L' amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni,
compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di
straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del
giudice delegato.
2. L' amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una
relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente,
con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull' amministrazione, esibendo, se
richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l' esistenza di altri
beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della
sua gestione.
3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei
suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su
proposta del giudice delegato o d' ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all' amministratore spetta il trattamento previsto
dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 2, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282
Art. 2-octies [1]
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l' amministrazione dei beni sono sostenute
dall' amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle
spese di cui al comma primo, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei
confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'
amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al
comma quarto dell' art. 2septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del
predetto conto n n siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme
occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro
è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell' ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del
trattamento di cui al comma quarto dell' art. 2septies, nonché il rimborso delle spese di cui al
comma terzo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato,
tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell' opera prestata, dei
risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di
amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma quarto sono fatti prima della redazione del conto
finale. In relazione alla durata dell' amministrazione, e per altri giustificati motivi il tribunale
concede, su richiesta dell' amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso
finale.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all' amministratore mediante
avviso di deposito del decreto in cancelleria.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell' avviso, l' amministratore può proporre ricorso
avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d' appello
decide sul ricorso in Camera di consiglio previa audizione del ricorrente.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
Art. 2–novies [1]
1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è
comunicato, dalla cancelleria dell' ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all' ufficio
del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha
sede l' azienda confiscata, nonchè al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell' interno.
2. Dopo la confisca, l' amministratore di cui all' articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto
il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti
la competenza di pi" uffici del territorio, il controllo è esercitato dall' ufficio designato dal
Ministro delle finanze. L' amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'
articolo 2-septies, sino al-l' esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data
attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell' articolo 2-decies.
3. L' amministratore gestisce i beni ai sensi del-l' articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, nonchè, in quanto applicabili, ai sensi dell' articolo 2-octies della presente legge e ai sensi
del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all' anticipazione
delle spese, nonchè alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della
gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,
secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall' articolo 42, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell' ufficio del
territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a
proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l' applicazione della normativa di contabilità
generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109
Art. 2-decies [1]
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con
provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non
vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei
beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune
interessato e sentito l' amministratore di cui all' articolo 2-sexies.
2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1 dell' articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale
del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della
proposta.
3. Anche prima dell' emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del
Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell' articolo
823 del codice civile .
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109
Art. 2-undecies [1]
1. L' amministratore di cui all' articolo 2-sexies versa all' ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni
confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso; [2]
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non
costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita
dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di
vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'
amministratore; [3]
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è
antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il
debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell' ufficio del
territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione
civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso; [4]
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l' immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il
comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a
comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a
comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l' immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'
articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all' articolo 129 del
medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti
operanti nel territorio ove è sito l' immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all' affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell' attività
produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a
carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell' impresa confiscata. Nella scelta
dell' affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli
occupazionali. I beni non possono essere destinati all' affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell' impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o
convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato
adottato taluno dei provvedimenti indicati nell' articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo
1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora
vi sia una maggiore utilità per l' interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata
al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza
del contratto di affitto dei beni, l' affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze; [5]
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l' interesse pubblico o qualora la
liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con
le medesime modalità di cui alla lettera b). [6]
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze, che può affidarle all' amministratore di cui all' articolo 2-sexies, con
l' osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell' articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data
di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze
di cui al comma 1 dell' articolo 2-decies.
5. I proventi derivanti dall' affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3
sono versati all' ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell' affittuario dei beni aziendali l' Amministrazione delle
finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi
di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti
per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del
demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell' articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del
presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109
2 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. a), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
3 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. b), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
4 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. c), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
5 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. d), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
6 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. e), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
Art. 2-duodecies [1]
1. In deroga all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a
decorrere dall' esercizio finanziario 1995, le somme versate all' ufficio del registro ai sensi dei
commi 1 e 5 dell' articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura
competente, per l' erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al
finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di
interesse pubblico degli immobili confiscati, nonchè relativi a specifiche attività di:
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le
comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni
sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l' assessore regionale competente, previo
parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai
commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con i Ministri
del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro, dell' interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni
sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni
sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione
concernente i dati suddetti.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e
4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere adottato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si
applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia
stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109
Art. 3 [1]
Note:
1 Articolo abrogato dall' art. 9, L. 3 agosto 1988, n. 327
Art. 3-bis [1]
1. Il tribunale, con l' applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta
a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che,
tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del
precedente art. 2ter, costituisca un' efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall' art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può
imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l' opportunità, le
prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell' art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.
3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell' interessato, dalla presentazione di idonee
garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone,
riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l' istanza dell' interessato è
disposta l' ipoteca legale sia trascritto presso l' Ufficio delle Conservatorie dei registri
immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.
4. Qualora l' interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all' ordine di deposito o
non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell' arresto da sei mesi a due anni.
5. Quando sia cessata l' esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il
tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
6. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall' applicazione della misura di
prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione
sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell' ammontare della cauzione. Per l'
esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo
del Codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in
garanzia, le formalità di pignoramento [2] .
7. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che
giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del
questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia
rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
8. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per
tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se
non per comprovate gravi necessità personali o familiari.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 15, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma modificato dall' art. 5, comma c. 1, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
Art. 3-ter [1]
1. I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli artt. 2ter e 3bis, dispone,
rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione
della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui
beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la Corte
di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi
ottavo, nono, decimo e undicesimo dell' art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i
provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'
esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative
pronunce [2] .
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi
dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero entro tale termine,
ne chieda la sospensione alla Corte di appello. In tal caso, se la Corte entro dieci giorni dalla sua
presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'
esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta
pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del
pubblico ministero, sospende l' esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che
procede 2.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata
notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia [3] .
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 15, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma sostituito dall' art. 5, comma c. 2, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1989, n. 282 .
3 Comma aggiunto dall' art. 5, comma c. 2, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1989, n. 282 .
Art. 3-quater [1]
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all' articolo 2bis o di quelli compiuti per verificare
i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi
per ritenere che l' esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali,
sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di
assoggettamento previste dall' articolo 416bis del Codice penale 2 o che possa, comunque,
agevolare l' attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle
misure di prevenzione di cui all' articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l' applicazione delle
misure di prevenzione di cui all' articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono
richiedere al tribunale competente per l' applicazione delle misure di prevenzione nei confronti
delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo
della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l' obbligo, nei
confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore
non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la
legittima provenienza. [2]
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività
economiche di cui al comma 1 agevoli l' attività delle persone nei confronti delle quali è stata
proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all' articolo 2, ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416bis, 629, 630,
644, 648-bis e 648-ter del Codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'
amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle
predette attività. [2]
3. La sospensione temporanea dall' amministrazione dei beni è adottata per un periodo non
superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a
dodici mesi, a richiesta dell' autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di
cui all' articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l' amministratore ed il giudice
delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, secondo, quinto,
settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni
immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve
essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell' amministratore nominato entro il termine di
trenta giorni dall' adozione del provvedimento.
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2
vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono
richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies 2-septies e 2-
octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 .
2 Comma modificato dall' art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 3-quinquies [1]
1. L' amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all' articolo 2-
septies anche nei confronti del pubblico ministero.
2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla
amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del
provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il
giudice delegato di cui all' articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca
dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego [2] .
3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l' obbligo
nei confronti di chi ha la proprietà, l' uso o l' amministrazione dei beni, o di parte di essi, di
comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria
del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'
estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento
ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri
atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del
valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto
obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell' atto e comunque entro il 31 gennaio di
ogni anno per gli atti posti in essere nell' anno precedente.
4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito
con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei
pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356
2 La Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 1995, n. 487 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente comma c. "nella parte in
cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell' art. 3-ter,
secondo comma c. , della stessa legge".
Art. 4
Nei confronti delle persone indicate all'art. 1 della presente legge, sempre che siano state già
sottoposte almeno alla diffida prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo
regolato dall'art. 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo
di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a
norma dell'art. 254 del Codice di procedura penale.
Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato [1] .
Note:
1 La prorogabilità del fermo è stata eliminata dall' art. 6, L. 5 dicembre 1969, n. 932.
Art. 5 [1]
L' allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è
punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono
procedere all' arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 23, comma c. 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Art. 6
Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata
negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz' ultimo comma, n. 2),
del decreto presidenziale15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell' arresto da sei mesi a tre anni,
qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
Art. 7 [1]
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli artt. 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis 2, 424,
435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del Codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e
quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli artt. 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del
Codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell' art. 99 del Codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura
di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne
è cessata l' esecuzione [2] .
2. In ogni caso si procede d' ufficio ed è consentito l' arresto a che fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 18, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma sostituito dall' art. 6, comma c. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 1991, n. 203 e,
successivamente, modificato dall'art. 7, comma c. 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.
Art. 8
Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione,
deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere
revocate.
Art. 9 [1]
Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'
art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le
armi e le munizioni di cui all' art. 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate
nella misura di cui al terzo comma dell' art. 99 del Codice penale, se i fatti sono commessi da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo
di prova previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l' esecuzione.
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 6, comma c. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 .
Art. 10 [1]
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali
allorché siano richieste per l' esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell' albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per
l' esercizio del commercio all' ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati
annonari all' ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo
svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la
decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed
erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura
degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare
gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l' efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il
provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei
confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i
divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni
ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all' interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a
provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le
iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei
cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva
comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti
e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi
restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore
a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione [2] .
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone
condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello,
per uno dei delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale [3] .
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 3, L. 19 marzo 1990, n. 55 .
2 Comma aggiunto dall' art. 20, comma c. 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
3 Comma aggiunto, dall' art. 22bis, comma c. 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 .
Art. 10-bis [1]
1. Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d' intesa con tutti i Ministri
interessati, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni
legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le
abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell' art. 10. Con le stesse modalità saranno
effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari [2] .
2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d' appello e della Corte di cassazione debbono
comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal
deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per
l' impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono
e decimo dell' art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5-ter dell' art. 10, e al secondo comma dell' art. 10quater. Nella comunicazione
deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo [3] .
3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l' applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a
darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il
tribunale stesso [4] .
4. I questori dispongono l' immediata immissione negli archivi magnetici del Centro
Elaborazione Dati di cui all' art. 8 della legge 1d aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni
previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'
applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le
informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali
installati nei rispettivi centri telecomunicazione [4] .
5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di
aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell' art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma
5 dell' art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell' interessato, può essere inviata anche
ad organi o enti specificamente indicati nella medesima [5] .
6. Ai fini dell' applicazione delle norme sull' albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va,
comunque, fatta dalla Prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre
cinque giorni dalla ricezione del dato; dell' informativa debbono costituire oggetto anche le
proposte indicate nel terzo e quarto comma [4] .
7. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l' intervenuta
decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle
licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la
cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni [6] .
8. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.
9. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o
abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle
disposizioni di cui all' articolo precedente [7]
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 20, legge 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma modificato dall' art. 4, primo comma c. , L. 19 marzo 1990, n. 55 .
3 Comma sostituito dall'art. 3, comma c. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 936, dall' art. 4, comma c. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente
modificato dall' art. 22-bis, comma c. 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356.
4 Comma aggiunto dall' art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936.
5 Comma inserito dall'art. 3, comma c. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 936, e sostituito dall'art. 4, comma c. 3, L. 19 marzo 1990, n. 55.
6 Comma modificato dall' art. 4, comma c. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55.
7 Comma sostituito dall' art. 4, comma c. 5, L. 19 marzo 1990, n. 55
Art. 10-ter [1]
Note:
1 Articolo abrogato dall' art. 36, comma c. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55
Art. 10-quater [1]
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell' art. 10 chiama,
con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono,
anche con l' assistenza di un difensore, svolgere in Camera di consiglio le loro deduzioni e
chiedere l' acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi
accertamenti si applicano le disposizioni degli artt. 2-bis e 2-ter [2] .
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell' art. 10 prossono essere adottati, su richiesta dal
procuratore della Repubblica o dal questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'
applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvedo lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e
rispettando la disposizione di cui al precedente comma [3] .
3. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell' art. 3-ter.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 20, legge 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma modificato dall' art. 5, comma c. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55
3 Comma modificato dall' art. 5, comma c. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 10-quinquies [1]
1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico
ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o
subcontratti in violazione dei divieti previsti dall' art. 10, è punito con la reclusione da due a
quattro anni [2] .
2. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma sostituito dall' art. 6, L. 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 10-sexies [1]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 3, L. 17 gennaio 1994, n. 47.
Art. 11
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 [1]
La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o
agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 13, L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 2 [1]
1. Nei confronti delle persone di cui all' articolo 1 possono essere proposte dal procuratore
nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario
dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell' obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell' art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. [2]
3. [2]
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 8, L. 3 agosto 1988, n. 327, sostituito dall'art. 20, comma c. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e, successivamente dall' art. 22, comma c. 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356.
2 Comma abrogato dall' art. 1, comma c. 2, L. 24 luglio 1993, n. 256.
Art. 2-bis [1]
1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'
applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul
patrimonio dei soggetti indicati all' articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo
di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull' attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti
di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di
concessioni o di abilitazioni all' esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate
da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'
ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti
delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca
ai sensi dell' art. 2ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il
questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'
applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima
della fissazione dell' udienza [2] .
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il
sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta
giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell' articolo 2ter; se i
beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello
stesso articolo 2ter.
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni
ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della
documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi
precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le
modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 del Codice di procedura penale.
Note:
1 Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646, successivamente, sostituito dall'art. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55.
2 Comma sostituito dall'art. 20, comma c. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e,
successivamente, modificato dall' art. 22, comma c. 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Art. 2-ter [1]
1. Nel corso del procedimento per l' applicazione di una delle misure di prevenzione previste
dall' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate
nell' art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già
compiute a norma dell' articolo precedente.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale,
anche d' ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui
confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando
il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all' attività economica svolta ovvero
quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del
questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei
casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto
motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi [2] .
3. Con l' applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni
sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini
complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data
dell' avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento
motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5
dell' articolo 2bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare, previste dal Codice di procedura penale, in quanto compatibili [3] .
4. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura
di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali
l' indiziato poteva disporre direttamente o indirettamente [3] .
5. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con
decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l' assistenza di un
difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in Camera di consiglio le loro deduzioni e
chiedere l' acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
6. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del
procuratore della Repubblica o del questore, quando n ricorrano le condizioni, anche dopo l'
applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per
il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.
7. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all' estero della persona alla quale potrebbe
applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero
iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di
ultima dimora dell' interessato, ai soli fini dell' applicazione dei provvedimenti di cui al presente
articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego [4] .
8. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è
sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata [4] .
9. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni
sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la
durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale
[4] .
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma modificato dall' art. 3, L. 24 luglio 1993, n. 256 .
3 Comma sostituito dall' art. 2, comma c. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55.
4 Comma aggiunto dall' art. 2, comma c. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 2-quater [1]
1. Il sequestro, disposto ai sensi dell' art. 2ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme
prescritte dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e
sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti
Uffici.
2. [2] .
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma abrogato dall' art. 7, comma c. 6, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282 .
Art. 2 quinquies [1]
1. [2]
2. [2]
3. Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell' art. 3bis sono anticipate
dall' interessato ai sensi dell' art. 39 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura
civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all' esecuzione prevista dal
sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla
tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.
4. Il rimborso delle spese postali e dell' indennità di trasferta spettante all' ufficiale giudiziario è
regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 2bis, D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2 Comma abrogato dall' art. 7, comma c. 6, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282 .
Art. 2-sexies [1]
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il
provvedimento sia emanato nel corso dell' istruzione per il reato di cui all' art. 416bis del Codice
penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell' amministratore è disposta dal
presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla
conservazione e all' amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi
di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditività dei beni.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della
sua famiglia i provvedimenti indicati nell' art. 47 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, quando
ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l' amministratore a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilità da tecnici o da altre persone retribuite.
3. L' amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei
dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchè tra persone che, pur non munite delle
suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell' amministrazione di beni
del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'
amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di
commissario per l' amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni. [2]
4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una
pena che importi l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici o coloro cui sia stata
irrogata una misura di prevenzione.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 1, D.L. 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 .
2 Comma sostituito dall' art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 109
Art. 2-septies [1]
1. L' amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni,
compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di
straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del
giudice delegato.
2. L' amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una
relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente,
con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull' amministrazione, esibendo, se
richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l' esistenza di altri
beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della
sua gestione.
3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei
suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su
proposta del giudice delegato o d' ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all' amministratore spetta il trattamento previsto
dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 2, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282
Art. 2-octies [1]
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l' amministrazione dei beni sono sostenute
dall' amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle
spese di cui al comma primo, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei
confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'
amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al
comma quarto dell' art. 2septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del
predetto conto n n siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme
occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro
è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell' ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del
trattamento di cui al comma quarto dell' art. 2septies, nonché il rimborso delle spese di cui al
comma terzo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato,
tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell' opera prestata, dei
risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di
amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma quarto sono fatti prima della redazione del conto
finale. In relazione alla durata dell' amministrazione, e per altri giustificati motivi il tribunale
concede, su richiesta dell' amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso
finale.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all' amministratore mediante
avviso di deposito del decreto in cancelleria.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell' avviso, l' amministratore può proporre ricorso
avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d' appello
decide sul ricorso in Camera di consiglio previa audizione del ricorrente.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
Art. 2–novies [1]
1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è
comunicato, dalla cancelleria dell' ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all' ufficio
del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha
sede l' azienda confiscata, nonchè al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell' interno.
2. Dopo la confisca, l' amministratore di cui all' articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto
il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti
la competenza di pi" uffici del territorio, il controllo è esercitato dall' ufficio designato dal
Ministro delle finanze. L' amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'
articolo 2-septies, sino al-l' esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data
attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell' articolo 2-decies.
3. L' amministratore gestisce i beni ai sensi del-l' articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, nonchè, in quanto applicabili, ai sensi dell' articolo 2-octies della presente legge e ai sensi
del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all' anticipazione
delle spese, nonchè alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della
gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,
secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall' articolo 42, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell' ufficio del
territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a
proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l' applicazione della normativa di contabilità
generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109
Art. 2-decies [1]
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con
provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non
vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei
beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune
interessato e sentito l' amministratore di cui all' articolo 2-sexies.
2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1 dell' articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale
del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della
proposta.
3. Anche prima dell' emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del
Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell' articolo
823 del codice civile .
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109
Art. 2-undecies [1]
1. L' amministratore di cui all' articolo 2-sexies versa all' ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni
confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso; [2]
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non
costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita
dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di
vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'
amministratore; [3]
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è
antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il
debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell' ufficio del
territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione
civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso; [4]
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l' immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il
comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a
comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a
comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l' immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'
articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all' articolo 129 del
medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti
operanti nel territorio ove è sito l' immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all' affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell' attività
produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a
carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell' impresa confiscata. Nella scelta
dell' affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli
occupazionali. I beni non possono essere destinati all' affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell' impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o
convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato
adottato taluno dei provvedimenti indicati nell' articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo
1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora
vi sia una maggiore utilità per l' interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata
al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza
del contratto di affitto dei beni, l' affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze; [5]
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l' interesse pubblico o qualora la
liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con
le medesime modalità di cui alla lettera b). [6]
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze, che può affidarle all' amministratore di cui all' articolo 2-sexies, con
l' osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell' articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data
di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze
di cui al comma 1 dell' articolo 2-decies.
5. I proventi derivanti dall' affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3
sono versati all' ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell' affittuario dei beni aziendali l' Amministrazione delle
finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi
di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti
per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del
demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell' articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del
presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109
2 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. a), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
3 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. b), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
4 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. c), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
5 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. d), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
6 Lettera modificata dall'art. 2, comma c. 1, lett. e), L. 22 dicembre 1999, n. 512.
Art. 2-duodecies [1]
1. In deroga all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a
decorrere dall' esercizio finanziario 1995, le somme versate all' ufficio del registro ai sensi dei
commi 1 e 5 dell' articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura
competente, per l' erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al
finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di
interesse pubblico degli immobili confiscati, nonchè relativi a specifiche attività di:
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le
comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni
sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l' assessore regionale competente, previo
parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai
commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con i Ministri
del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro, dell' interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni
sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni
sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione
concernente i dati suddetti.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e
4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere adottato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si
applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia
stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109
Art. 3 [1]
Note:
1 Articolo abrogato dall' art. 9, L. 3 agosto 1988, n. 327
Art. 3-bis [1]
1. Il tribunale, con l' applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta
a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che,
tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del
precedente art. 2ter, costituisca un' efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall' art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può
imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l' opportunità, le
prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell' art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.
3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell' interessato, dalla presentazione di idonee
garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone,
riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l' istanza dell' interessato è
disposta l' ipoteca legale sia trascritto presso l' Ufficio delle Conservatorie dei registri
immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.
4. Qualora l' interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all' ordine di deposito o
non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell' arresto da sei mesi a due anni.
5. Quando sia cessata l' esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il
tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
6. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall' applicazione della misura di
prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione
sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell' ammontare della cauzione. Per l'
esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo
del Codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in
garanzia, le formalità di pignoramento [2] .
7. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che
giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del
questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia
rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
8. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per
tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se
non per comprovate gravi necessità personali o familiari.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 15, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma modificato dall' art. 5, comma c. 1, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
Art. 3-ter [1]
1. I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli artt. 2ter e 3bis, dispone,
rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione
della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui
beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la Corte
di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi
ottavo, nono, decimo e undicesimo dell' art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i
provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'
esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative
pronunce [2] .
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi
dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero entro tale termine,
ne chieda la sospensione alla Corte di appello. In tal caso, se la Corte entro dieci giorni dalla sua
presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'
esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta
pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del
pubblico ministero, sospende l' esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che
procede 2.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata
notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia [3] .
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 15, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma sostituito dall' art. 5, comma c. 2, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1989, n. 282 .
3 Comma aggiunto dall' art. 5, comma c. 2, D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1989, n. 282 .
Art. 3-quater [1]
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all' articolo 2bis o di quelli compiuti per verificare
i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi
per ritenere che l' esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali,
sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di
assoggettamento previste dall' articolo 416bis del Codice penale 2 o che possa, comunque,
agevolare l' attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle
misure di prevenzione di cui all' articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l' applicazione delle
misure di prevenzione di cui all' articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono
richiedere al tribunale competente per l' applicazione delle misure di prevenzione nei confronti
delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo
della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l' obbligo, nei
confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore
non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la
legittima provenienza. [2]
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività
economiche di cui al comma 1 agevoli l' attività delle persone nei confronti delle quali è stata
proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all' articolo 2, ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416bis, 629, 630,
644, 648-bis e 648-ter del Codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'
amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle
predette attività. [2]
3. La sospensione temporanea dall' amministrazione dei beni è adottata per un periodo non
superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a
dodici mesi, a richiesta dell' autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di
cui all' articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l' amministratore ed il giudice
delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, secondo, quinto,
settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni
immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve
essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell' amministratore nominato entro il termine di
trenta giorni dall' adozione del provvedimento.
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2
vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono
richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies 2-septies e 2-
octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 .
2 Comma modificato dall' art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 3-quinquies [1]
1. L' amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all' articolo 2-
septies anche nei confronti del pubblico ministero.
2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla
amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del
provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il
giudice delegato di cui all' articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca
dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego [2] .
3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l' obbligo
nei confronti di chi ha la proprietà, l' uso o l' amministrazione dei beni, o di parte di essi, di
comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria
del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'
estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento
ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri
atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del
valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto
obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell' atto e comunque entro il 31 gennaio di
ogni anno per gli atti posti in essere nell' anno precedente.
4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito
con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei
pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356
2 La Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 1995, n. 487 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente comma c. "nella parte in
cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell' art. 3-ter,
secondo comma c. , della stessa legge".
Art. 4
Nei confronti delle persone indicate all'art. 1 della presente legge, sempre che siano state già
sottoposte almeno alla diffida prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo
regolato dall'art. 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo
di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a
norma dell'art. 254 del Codice di procedura penale.
Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato [1] .
Note:
1 La prorogabilità del fermo è stata eliminata dall' art. 6, L. 5 dicembre 1969, n. 932.
Art. 5 [1]
L' allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è
punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono
procedere all' arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 23, comma c. 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Art. 6
Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata
negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz' ultimo comma, n. 2),
del decreto presidenziale15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell' arresto da sei mesi a tre anni,
qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
Art. 7 [1]
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli artt. 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis 2, 424,
435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del Codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e
quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli artt. 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del
Codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell' art. 99 del Codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura
di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne
è cessata l' esecuzione [2] .
2. In ogni caso si procede d' ufficio ed è consentito l' arresto a che fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 18, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma sostituito dall' art. 6, comma c. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 1991, n. 203 e,
successivamente, modificato dall'art. 7, comma c. 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.
Art. 8
Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione,
deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere
revocate.
Art. 9 [1]
Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'
art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le
armi e le munizioni di cui all' art. 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate
nella misura di cui al terzo comma dell' art. 99 del Codice penale, se i fatti sono commessi da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo
di prova previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l' esecuzione.
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 6, comma c. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 .
Art. 10 [1]
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali
allorché siano richieste per l' esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell' albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per
l' esercizio del commercio all' ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati
annonari all' ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo
svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la
decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed
erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura
degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare
gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l' efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il
provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei
confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i
divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni
ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all' interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a
provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le
iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei
cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva
comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti
e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi
restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore
a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione [2] .
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone
condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello,
per uno dei delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale [3] .
Note:
1 Articolo sostituito dall' art. 3, L. 19 marzo 1990, n. 55 .
2 Comma aggiunto dall' art. 20, comma c. 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
3 Comma aggiunto, dall' art. 22bis, comma c. 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 .
Art. 10-bis [1]
1. Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d' intesa con tutti i Ministri
interessati, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni
legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le
abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell' art. 10. Con le stesse modalità saranno
effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari [2] .
2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d' appello e della Corte di cassazione debbono
comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal
deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per
l' impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono
e decimo dell' art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5-ter dell' art. 10, e al secondo comma dell' art. 10quater. Nella comunicazione
deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo [3] .
3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l' applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a
darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il
tribunale stesso [4] .
4. I questori dispongono l' immediata immissione negli archivi magnetici del Centro
Elaborazione Dati di cui all' art. 8 della legge 1d aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni
previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'
applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le
informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali
installati nei rispettivi centri telecomunicazione [4] .
5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di
aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell' art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma
5 dell' art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell' interessato, può essere inviata anche
ad organi o enti specificamente indicati nella medesima [5] .
6. Ai fini dell' applicazione delle norme sull' albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va,
comunque, fatta dalla Prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre
cinque giorni dalla ricezione del dato; dell' informativa debbono costituire oggetto anche le
proposte indicate nel terzo e quarto comma [4] .
7. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l' intervenuta
decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle
licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la
cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni [6] .
8. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.
9. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o
abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle
disposizioni di cui all' articolo precedente [7]
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 20, legge 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma modificato dall' art. 4, primo comma c. , L. 19 marzo 1990, n. 55 .
3 Comma sostituito dall'art. 3, comma c. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 936, dall' art. 4, comma c. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente
modificato dall' art. 22-bis, comma c. 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356.
4 Comma aggiunto dall' art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936.
5 Comma inserito dall'art. 3, comma c. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 936, e sostituito dall'art. 4, comma c. 3, L. 19 marzo 1990, n. 55.
6 Comma modificato dall' art. 4, comma c. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55.
7 Comma sostituito dall' art. 4, comma c. 5, L. 19 marzo 1990, n. 55
Art. 10-ter [1]
Note:
1 Articolo abrogato dall' art. 36, comma c. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55
Art. 10-quater [1]
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell' art. 10 chiama,
con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono,
anche con l' assistenza di un difensore, svolgere in Camera di consiglio le loro deduzioni e
chiedere l' acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi
accertamenti si applicano le disposizioni degli artt. 2-bis e 2-ter [2] .
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell' art. 10 prossono essere adottati, su richiesta dal
procuratore della Repubblica o dal questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'
applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvedo lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e
rispettando la disposizione di cui al precedente comma [3] .
3. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell' art. 3-ter.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 20, legge 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma modificato dall' art. 5, comma c. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55
3 Comma modificato dall' art. 5, comma c. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 10-quinquies [1]
1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico
ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o
subcontratti in violazione dei divieti previsti dall' art. 10, è punito con la reclusione da due a
quattro anni [2] .
2. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646.
2 Comma sostituito dall' art. 6, L. 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 10-sexies [1]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 3, L. 17 gennaio 1994, n. 47.
Art. 11
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato