Alessandro Ricci Avvocato Diritto Penale Roma
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    • Costituzione della Repubblica - Deliberazione Assemblea Costituente 22.12.1947
    • Depenalizzazione - L. 24 novembre 1981, n. 689
    • Giudice di Pace Penale - D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274
    • Indulto - L. 31 luglio 2006, n. 241
    • Investigazioni Difensive - Art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Artt. 391 bis - 391 decies)
    • Mandato d’arresto europeo - L. 31 luglio 2005, n. 69
    • Tribunale per i minorenni - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
    • Misure antimafia - L. 31 maggio 1965, n. 575
    • Patrocinio a Spese dello Stato - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
    • Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica - L. 16 dicembre 1999, n. 479
    • Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231
    • Droga: disciplina sulle sostanze stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
    • Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Legge Pinto - L. 24 marzo 2001, n. 89
    • Tariffe ed Onorari Forensi - D.M. 8 aprile 2004, n. 127
    • Disciplina sull'Usura - L. 7 marzo 1996, n. 108
    • Casellario Giudiziale - Testo Unico D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
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LIBRO SECONDO - ATTI
TITOLO VI - Termini

Art. 172. 
Regole generali.
1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, e` prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne e` iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5. Quando e` stabilito soltanto il momento finale, le unita` di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

Art. 173. 
Termini a pena di decadenza. Abbreviazione.
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. La parte a favore della quale e` stabilito un termine puo` chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita` procedente.

Art. 174. 
Prolungamento dei termini di comparizione.
1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 e` fuori del comune nel quale ha sede l'autorita` giudiziaria procedente, il termine per comparire e` prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento e` di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando e` possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non puo` essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e` stabilito dall'autorita` giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorita` procedente emette ordine o invito.

Art. 175. 
Restituzione nel termine.
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine e` presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e` cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2. Se e` stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato e` restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita` giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e` presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato .
3.. La restituzione non puo` essere concessa piu` di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione puo` essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo` essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine e` concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

Art. 176. 
Effetti della restituzione nel termine.
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine e` concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui e` disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

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