LIBRO SECONDO
TITOLO IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta` dei defunti
Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose
Art. 402.
Vilipendio della religione dello Stato. (1)
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e` punito con la reclusione fino a un anno.]
(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 508/2000 ha dichiarato l'illegittimita` costituzionale del presente articolo.
Art. 403.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e` punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
Art. 404.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e` punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e` punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 405.
Turbamento di funzioni religiose del culto di unaconfessione religiosa.
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e` punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Art. 406.
Delitti contro i culti ammessi nello Stato. (1)
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato e` punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e` diminuita.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 10 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85.
Capo II - Dei delitti contro la pieta` dei defunti
Art. 407.
Violazione di sepolcro.
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408.
Vilipendio delle tombe.
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 409.
Turbamento di un funerale o servizio funebre.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e` punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 410.
Vilipendio di cadavere.
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e` punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita` o di oscenita`, e` punito con la reclusione da tre a sei anni.
Art. 411.
Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e` punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena e` aumentata se il fatto e` commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta` del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita` diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e` punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.
Art. 412.
Occultamento di cadavere.
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e` punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 413.
Uso illegittimo di cadavere.
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La pena e` aumentata se il fatto e` commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
TITOLO IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta` dei defunti
Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose
Art. 402.
Vilipendio della religione dello Stato. (1)
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e` punito con la reclusione fino a un anno.]
(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 508/2000 ha dichiarato l'illegittimita` costituzionale del presente articolo.
Art. 403.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e` punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
Art. 404.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e` punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e` punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 405.
Turbamento di funzioni religiose del culto di unaconfessione religiosa.
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e` punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Art. 406.
Delitti contro i culti ammessi nello Stato. (1)
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato e` punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e` diminuita.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 10 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85.
Capo II - Dei delitti contro la pieta` dei defunti
Art. 407.
Violazione di sepolcro.
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408.
Vilipendio delle tombe.
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 409.
Turbamento di un funerale o servizio funebre.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e` punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 410.
Vilipendio di cadavere.
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e` punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita` o di oscenita`, e` punito con la reclusione da tre a sei anni.
Art. 411.
Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e` punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena e` aumentata se il fatto e` commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta` del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita` diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e` punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.
Art. 412.
Occultamento di cadavere.
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e` punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 413.
Uso illegittimo di cadavere.
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La pena e` aumentata se il fatto e` commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.