Alessandro Ricci Avvocato Diritto Penale Roma
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LIBRO SECONDO
TITOLO II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione


Art. 314. 
Peculato.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita` di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e` punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e` stata immediatamente restituita.


[Art. 315. 
Malversazione a danno di privati. (1)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e` punito con la reclusione da tre a otto anni, e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 20 della Legge 26 aprile 1990, n. 86.


Art. 316. 
Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita`, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Art. 316-bis. 
Malversazione a danno dello Stato.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita` europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita` di pubblico interesse, non li destina alle predette finalita`, e` punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.


Art. 316-ter. 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita` europee e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita e` pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puo` comunque superare il triplo del beneficio conseguito.


Art. 317. 
Concussione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita` o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilita`, e` punito con la reclusione da quattro a dodici anni.


Art. 317-bis. 
Pene accessorie.
La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.


Art. 318. 
Corruzione per un atto d'ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita`, una retribuzione che non gli e` dovuta, o ne accetta la promessa, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia` compiuto, la pena e` della reclusione fino a un anno.


Art. 319. 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita`, o ne accetta la promessa, e` punito con la reclusione da due a cinque anni.


Art. 319-bis. 
Circostanze aggravanti.
La pena e` aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.


Art. 319-ter. 
Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e` della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e` della reclusione da sei a venti anni.


Art. 320. 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita` di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.


Art. 321. 
Pene per il corruttore.
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da` o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita`.


Art. 322. 
Istigazione alla corruzione.
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita` non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita` di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e` fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita` di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita` da parte di un privato per le finalita` indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita` da parte di un privato per le finalita` indicate dall'articolo 319.


Art. 322-bis. 
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita` europee e di funzionari delle Comunita` europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita` europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunita` europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita` europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita` europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita` europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita` europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita` europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita` corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita` e` dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita` corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.


Art. 322-ter. 
Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e` sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e` possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita`, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e` sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e` possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita`, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita` date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.


Art. 323. 
Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un piu` grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e` aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita`.


Art. 323-bis. 
Circostanza attenuante.
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuita`, le pene sono diminuite.


[Art. 324. 
Interesse privato in atti di ufficio. (1)
Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 20 della Legge 26 aprile 1990, n. 86.


Art. 325. 
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.


Art. 326. 
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita`, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e` soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e` punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e` commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.


[Art. 327. 
Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorita`. (1)
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorita` o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'autorita` o ai doveri predetti, e` punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.


Art. 328. 
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita`, deve essere compiuto senza ritardo, e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e` punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.


Art. 329. 
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorita` competente nelle forme stabilite dalla legge, e` punito con la reclusione fino a due anni.


[Art. 330. 
Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro (1)
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualita` di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita`, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita`, i quali, in numero di tre o piu`, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuita` o la regolarita`, sono puniti con la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
Le pene sono aumentate se il fatto:
1. e` commesso per fine politico;
2. ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.


Art. 331. 
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita`.
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita`, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarita` del servizio, e` punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 .
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.


[Art. 332. 
Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio. (1)
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessita`, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui e` addetto o preposto, ovvero di compiere cio` che e` necessario per la regolare continuazione del servizio, e` punito con la multa fino a lire un milione.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.


[Art. 333. 
Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. (1)
Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessita` non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita`, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbare la continuita` o la regolarita`, e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuita` o la regolarita`.
La pena e` aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.


Art. 334. 
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita` amministrativa.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita` amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.
La pena e` della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto e` commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.


Art. 335. 
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita` amministrativa.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita` amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.


Art. 335-bis. 
Disposizioni patrimoniali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo e` comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.


Capo II - Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione


Art. 336. 
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


La pena e` della reclusione fino a tre anni, se il fatto e` commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.


Art. 337. 
Resistenza a un pubblico ufficiale.
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


Art. 337-bis. 
Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumita` fisica degli operatori di polizia, e` punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumita` fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole e` titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attivita`, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivita`.


Art. 338. 
Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorita` costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita`, e` punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita`, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.


Art. 339. 
Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia e` commessa con armi, o da persona travisata, o da piu` persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e` commessa da piu` di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu` di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e`, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni .
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.


Art. 340. 
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita`.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarita` di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita` e` punito con la reclusione fino a un anno.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.


[Art. 341. 
Oltraggio a un pubblico ufficiale. (1)
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e` punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
La pena e` della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto e` commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa e` recata in presenza di una o piu` persone.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.


Art. 342. 
Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorita` costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, e` punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena e` della reclusione della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.


Art. 343. 
Oltraggio a un magistrato in udienza.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e` punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e` della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto e` commesso con violenza o minaccia.


[Art. 344. 
Oltraggio a un pubblico impiegato. (1)
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa e` recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.


Art. 345. 
Offesa all'autorita` mediante danneggiamento di affissioni.
Chiunque, per disprezzo verso l'autorita`, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorita` stessa, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.


Art. 346. 
Millantato credito.
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita`, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.
La pena e` della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita`, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.


Art. 347. 
Usurpazione di funzioni pubbliche.
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e` punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.Codice Penale


Art. 348.
Abusivo esercizio di una professione.
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e` richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e` punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.


Art. 349.
Violazione di sigilli.
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorita` apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identita` di una cosa, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
Se il colpevole e` colui che ha in custodia la cosa, la pena e` della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.


Art. 350.
Agevolazione colposa.
Se la violazione dei sigilli e` resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.


Art. 351.
Violazione della pubblica custodia di cose.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e` punito, qualora il fatto non costituisca un piu` grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.


Art. 352. 
Vendita di stampati dei quali e` stato ordinato il sequestro.
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'autorita` ha ordinato il sequestro, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.


Art. 353. 
Turbata liberta` degli incanti.
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e` persona preposta dalla legge o dall'autorita` agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e` da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta`.


Art. 354. 
Astensione dagli incanti.
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilita` a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e` punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.


Art. 355. 
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita`, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena e` aumentata se la fornitura concerne:
1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto e` commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.


Art. 356.
Frode nelle pubbliche forniture.
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena e` aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.


Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti


Art. 357. 
Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e` pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta` della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.


Art. 358. 
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita` disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.


Art. 359.
Persone esercenti un servizio di pubblica necessita`.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita`:
1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita` mediante un atto della pubblica amministrazione.


Art. 360.
Cessazione della qualita` di pubblico ufficiale.
Quando la legge considera la qualita` di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessita` , come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualita`, nel momento in cui il reato e` commesso, non esclude l'esistenza di questo ne' la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

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