Alessandro Ricci Avvocato Diritto Penale Roma
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    • Disciplina sull'Usura - L. 7 marzo 1996, n. 108
    • Casellario Giudiziale - Testo Unico D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
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LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO II - Notizia di reato

Art. 330. 
Acquisizione delle notizie di reato.
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Art. 331. 
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e` attribuito.
2. La denuncia e` presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando piu` persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo` configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita` che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332.
Contenuto della denuncia.
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonche' le fonti di prova gia` note. Contiene inoltre, quando e` possibile, le generalita`, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto e` attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333. 
Denuncia da parte di privati.
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puo` farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia e` obbligatoria.
2. La denuncia e` presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e` presentata per iscritto, e` sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non puo` essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 334. 
Referto.
1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi e` pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria piu` vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale e` stata prestata assistenza e, se e` possibile, le sue generalita`, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonche' il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; da` inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali e` stato commesso e gli effetti che ha causato o puo` causare.
3. Se piu` persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facolta` di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 334-bis. 
Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita` di investigazioni difensiva.
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita` investigative da essi svolte.

Art. 335.
Registro delle notizie di reato.
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e` attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e` attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita` di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo` disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

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