Alessandro Ricci Avvocato Diritto Penale Roma
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    • Costituzione della Repubblica - Deliberazione Assemblea Costituente 22.12.1947
    • Depenalizzazione - L. 24 novembre 1981, n. 689
    • Giudice di Pace Penale - D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274
    • Indulto - L. 31 luglio 2006, n. 241
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    • Mandato d’arresto europeo - L. 31 luglio 2005, n. 69
    • Tribunale per i minorenni - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
    • Misure antimafia - L. 31 maggio 1965, n. 575
    • Patrocinio a Spese dello Stato - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
    • Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica - L. 16 dicembre 1999, n. 479
    • Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231
    • Droga: disciplina sulle sostanze stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
    • Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Legge Pinto - L. 24 marzo 2001, n. 89
    • Tariffe ed Onorari Forensi - D.M. 8 aprile 2004, n. 127
    • Disciplina sull'Usura - L. 7 marzo 1996, n. 108
    • Casellario Giudiziale - Testo Unico D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
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LIBRO TERZO - PROVE
TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 187. 
Oggetto della prova.
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita` e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresi` oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3. Se vi e` costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita` civile derivante dal reato.

Art. 188. 
Liberta` morale della persona nell'assunzione della prova.
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta` di autodeterminazione o ad alterare la capacita` di ricordare e di valutare i fatti .

Art. 189. 
Prove non disciplinate dalla legge.
1. Quando e` richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo` assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta` morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita` di assunzione della prova.

Art. 190. 
Diritto alla prova.
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

Art. 190-bis. 
Requisiti della prova in casi particolari.
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e` richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia` reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e` ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

Art. 191. 
Prove illegittimamente acquisite.
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilita` e` rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 192. 
Valutazione della prova.
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non puo` essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita`.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Art. 193.
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

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